AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 26 maggio 2020, n. 9

Determinazione direttoriale prot. 138764 del 10 maggio 2020. Definizione dei tracciati informatici e delle relative tabelle di rispondenza con l’articolato della determinazione

Com’è noto, con determinazione direttoriale prot. 138764 del 10 maggio 2020 è stato introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica (e-DAS), in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dell’articolo 1, comma 958, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

In particolare, per l’emissione e la gestione dell’e-DAS, la determinazione prevede l’invio al sistema informativo dell’Agenzia di appositi messaggi elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite appositi tracciati informatici da definirsi con successivi provvedimenti ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della determinazione stessa.

In attuazione di quanto sopra richiamato, con la presente circolare sono definiti i tracciati informatici corrispondenti ai messaggi elettronici citati nella direttoriale, vale a dire:

– Messaggio 1 – Emissione dell’e-DAS – Tracciato DE815 (NOTA 1);

– Messaggio 2 – Annullamento dell’e-DAS – Tracciato DE810 (NOTA 2);

– Messaggio 3 – Cambio di destinazione del prodotto – Tracciato DE813 (NOTA 3);

– Messaggio 4 – Rapporto di ricezione del prodotto – Tracciato DE818 (NOTA 4).

Nel seguito, si riporta in apposite tabelle la corrispondenza tra l’articolato della determinazione e i campi dei tracciati informatici corrispondenti a ciascun messaggio elettronico.

Resta, in ogni caso, fermo il rispetto delle regole di compilazione per i campi dei tracciati record non esplicitamente citati nelle predette tabelle ma richiesti per la corretta gestione del dialogo telematico con l’Agenzia.

1) MESSAGGIO ELETTRONICO DI EMISSIONE DELL’E-DAS – DE815

Il messaggio elettronico n.1, di cui al tracciato record – DE815, è prioritariamente utilizzato dallo speditore per emettere l’e-DAS ai sensi dell’articolo 3, anteriormente all’estrazione del prodotto dal deposito (caso dell’e-DAS ordinario non differito). La corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE815 è riportata nella seguente tabella.

e-DAS ordinario non differito
RiferimentoNormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE815
ArticoloCommaLetteraDaA
3Tipo messaggio = 1 – DAS presentazione standard4
3Invio differito = No5
3Unico destinatario = Sì6
3Numero destinatari = 123
31Identificazione speditore2
33Numero di riferimento locale24
34aCodice accisa o ditta del deposito mittente15
34bNumero e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto2526
34cCodice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario; denominazione dell’esercente (per impianti censiti). Partita IVA (in assenza C.F.), denominazione, luogo di consegna per impianti non censiti2743
34dPartita IVA primo vettore; denominazione primo incaricato del trasporto; targa del mezzo e rimorchi5471
34eData e ora di spedizione12
34fDurata prevista per il trasporto89
34gNumero progressivo del prodotto trasportato77
34gDenominazione commerciale di ciascun prodotto trasportato95
34gCodice NC e CPA di ciascun prodotto trasportato7879
34hQuantità di ciascun prodotto trasportato in volume ambiente80
34hQuantità di ciascun prodotto trasportato in volume a 15°C93
34hDensità a 15° di ciascun prodotto85
34iPeso a vuoto del mezzo (dalla carta di circolazione)82
34jPeso netto della spedizione83
34kDenominazione e codice identificativo del depositante111112
34lPartita IVA del primo cessionario e, laddove noti, dei successivi44
34mEstremi della ricevuta di versamento dell’IVA4753
34mCausale di esonero dal versamento dell’IVA4546

Tabella 1. e-DAS ordinario – corrispondenza tra determinazione e il tracciato record DE815

Il messaggio elettronico n.1 è altresì utilizzato dallo speditore:

– per l’emissione dell’e-DAS “non scorta merce” di cui all’articolo 12, comma 4, della determinazione, al fine di legittimare la provenienza del prodotto presso il destinatario originario nei casi di cambio di destinazione di una frazione di partita. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE815 è riportata nella seguente tabella.

e-DAS “non scorta merce” differito
RiferimentoNormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE815
ArticoloCommaLetteraDaA
 124Tipo messaggio = 3 – DAS non scorta merce4
 3Invio differito = Sì5
3Unico destinatario = Si6
3Numero destinatari = 123
31Identificazione speditore2
33Numero di riferimento locale24
34aCodice accisa o ditta del deposito mittente15
34bNumero e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto2526
34cCodice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario; denominazione dell’esercente (per impianti censiti). Partita IVA (in assenza C.F.), denominazione, luogo di consegna per impianti non censiti2743
 124Durata prevista per il trasporto = 089
34gNumero progressivo del prodotto trasportato77
34gDenominazione commerciale di ciascun prodotto trasportato95
34gCodice NC e CPA di ciascun prodotto trasportato7879
124Quantità di ciascun prodotto scaricato in volume ambiente80
124Quantità di ciascun prodotto scaricato in volume a 15°C93
124Densità a 15°C di ciascun prodotto85
124Peso a vuoto del mezzo = 082
34jPeso netto della quantità scaricata83
34kDenominazione e codice identificativo del depositante111112
34lPartita IVA del primo cessionario e, laddove noti, dei successivi44
34mEstremi della ricevuta di versamento dell’IVA4753
34mCausale di esonero dal versamento dell’IVA4546
124CRS dell’e-DAS originario113

Tabella 2. e-DAS “non scorta merce” – corrispondenza tra determinazione e il tracciato record DE815

– per l’emissione dell’e-DAS nel caso di cui all’articolo 13, comma 4, della determinazione, relativo alla reintroduzione in deposito di prodotto ad imposta assolta giacente presso un impianto di un utilizzatore non abilitato all’emissione del documento di accompagnamento. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE815 riportata in tabella 3.

e-DAS ordinario non differito per reintroduzione prodotto ad imposta assolta giacente presso un impianto utilizzatore non abilitato all’emissione del DAS
RiferimentoNormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE815
ArticoloCommaLetteraDaA
 134Tipo messaggio = 2 – DAS ordinario per reintroduzione partita giacente presso utilizzatore4

Tabella 3. e-DAS ordinario ex art.13, comma 4 – corrispondenza tra determinazione e il tracciato record DE815

Per il resto trovano applicazione le corrispondenze della tabella 1, nel rispetto dei vincoli di compilazione indicati nel tracciato DE815 per il tipo messaggio = 2. In tale evenienza non sono, ovviamente, presenti i campi relativi al versamento IVA ed ai cessionari di cui all’art.3, comma 4 lettere m) ed l).

– per l’emissione degli e-DAS nel caso di cui all’articolo 14, comma 1, relativo al trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati. In tale evenienza per ciascun e-DAS emesso vale la corrispondenza di cui alla tabella 1;

– per l’emissione dell’e-DAS “collettivo” nel caso di cui all’articolo 15, comma 1, relativo al trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE815 è riportata in tabella 4.

e-DAS “collettivo” non differito
RiferimentoNormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE815
ArticoloCommaLetteraDaA
 15Tipo messaggio =1; DAS presentazione standard4
15Invio differito = No5
151Unico destinatario = No6
151Numero dei destinatari del prodotto > 123
151Codice ditta ed indirizzo di ciascun impianto destinatario: denominazione esercente (per impianti censiti); Partita IVA (in assenza, C.F.), luogo di consegna, denominazione (per impianti non censiti)2743

Tabella 4. e-DAS collettivo- corrispondenza tra determinazione e il tracciato record DE815

Per il resto, trovano applicazione le corrispondenze della tabella 1, limitatamente ai dati di cui all’art.3, comma 4, lettere a), d), e), f), g), h), i), j), l). Resta fermo il rispetto dei vincoli di compilazione indicati nel tracciato DE815 qualora sia emesso un e-DAS collettivo (cioè, quando il campo 6 <InbulkTranportFlag> = 1);

– per l’emissione dell’e-DAS nel caso di cui all’articolo 16, comma 1, relativo al trasferimento di prodotto ad imposta assolta tra depositi commerciali di cui all’articolo 25, comma 9, del D.lgs. 504/95. In tale evenienza, per ciascun e-DAS emesso vale la corrispondenza di cui alla tabella 1;

– per la comunicazione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai DAS cartacei emessi dallo speditore durante l’indisponibilità del proprio sistema elettronico o del sistema informativo, attraverso il cosiddetto “invio differito” di cui all’articolo 17, comma 4, della determinazione. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE815 riportata in tabella 5.

Invio differito dei dati del DAS cartaceo a seguito di indisponibilità del sistema
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE815
ArticoloCommaLetteraDaA
 174Invio differito = Si5
174Numero di riferimento del DAS cartaceo24

Tabella 5. Invio differito dei dati del DAS cartaceo – corrispondenza tra determinazione e il tracciato record DE815

Per il resto, la tabella di corrispondenza associata all’invio differito è quella relativa al tipo di DAS cartaceo che è stato emesso durante l’indisponibilità del sistema (NOTA 5)

2) MESSAGGIO ELETTRONICO DI ANNULLAMENTO DELL’E-DAS

Il messaggio elettronico n.2 (di cui al tracciato record – DE 810) è utilizzato dallo speditore per annullare, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, della determinazione, un e-DAS regolarmente emesso e compilato, anteriormente all’estrazione del prodotto dal deposito. La corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE810 è riportata nella seguente tabella.

Annullamento dell’e-DAS
Riferimento

normativo

Descrizione sinteticaCampi del tracciato DE810
ArticoloCommaLetteraDaA
 58Identificazione dello speditore2
58Identificazione del deposito mittente4
58CRS dell’e-DAS da annullare5
58Motivazioni dell’annullamento6

Tabella 6. Annullamento dell’e-DAS corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE810

3) MESSAGGIO ELETTRONICO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il messaggio elettronico n.3 (di cui al tracciato record – DE 813) è utilizzato dallo speditore, durante la circolazione del prodotto, per modificare la destinazione originaria di un e-DAS regolarmente emesso e validato, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e 12, comma 3, della determinazione rispettivamente se il cambio è riferito all’intera partita o ad una frazione della stessa.

Nel primo caso, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE813 è riportata nella seguente tabella.

Cambio di destinazione dell’intera partita di prodotto
RiferimentoNormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE813
ArticoloCommaLetteraDaA
 111Identificazione speditore2
111Codice accisa o ditta del deposito mittente4
111aTipo impianto del destinatario14
111aCodice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario; denominazione dell’esercente (per impianti censiti). Partita IVA (in assenza C.F.), denominazione, luogo di consegna per impianti non censiti1732
111bCRS dell’e-DAS oggetto del cambio di destinazione5
111cEstremi della fattura elettronica per la nuova cessione, qualora emessa1516
111dDenominazione e codice identificativo del nuovo depositante, qualora diverso dall’originario4849
111ePartita IVA del nuovo primo cessionario, qualora diverso dall’originario50

Tabella 7. Cambio di destinazione intera partita – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE813

Nel secondo caso, oltre alle corrispondenze della sopra riportata tabella 7, le ulteriori corrispondenze tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE813 sono riportate nella seguente tabella.

Cambio di destinazione di una frazione di partita di prodotto
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE813
ArticoloCommaLetteraDaA
 123Numero di prodotti per cui è effettuato il frazionamento51
123Codice NC e CPA di ciascun prodotto per cui è effettuato il frazionamento5253
123Quantità di ciascun prodotto per cui è effettuato il frazionamento5456

Tabella 8. Cambio di destinazione frazione di partita di prodotto – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE813

Il messaggio elettronico n.3 è altresì utilizzato:

– nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, della determinazione, in caso di superamento della durata prevista per il trasporto. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE813 è riportata nella seguente tabella. Tali informazioni, qualora ne ricorra l’evenienza, possono essere rese anche congiuntamente a quelle relative al cambio di destinazione sopra richiamate.

Informazioni per superamento durata del trasporto
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE813
ArticoloCommaLetteraDaA
 111Identificazione speditore2
111Codice accisa o ditta del deposito mittente4
111bCRS dell’e-DAS oggetto delle informazioni supplementari5
 72Ore necessarie per ultimare la circolazione68

Tabella 9. Superamento durata prevista per il trasporto – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE813

– nel caso di cui all’articolo 8, comma 6, della determinazione, per la comunicazione al sistema informativo da parte dello speditore delle informazioni supplementari relative al trasporto ricevute dall’incaricato del trasporto stesso. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE813 è riportata nella seguente tabella. Anche tali informazioni, qualora ne ricorra l’evenienza, possono essere rese congiuntamente a quelle relative al cambio di destinazione ovvero al superamento della durata prevista per il trasporto sopra richiamate.

Informazioni supplementari relative al trasporto
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE813
ArticoloCommaLetteraDaA
 111Identificazione speditore2
111Codice accisa o ditta del deposito mittente4
111bCRS dell’e-DAS oggetto delle informazioni supplementari5
 86Nuova modalità di trasporto, se del caso911
86Informazioni supplementari (può comprendere: nuova Partita IVA primo vettore; nuova denominazione primo incaricato del trasporto; nuova targa del mezzo e rimorchi)3347

Tabella 10. Informazioni supplementari relative al trasporto – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE813

– nei casi di reintroduzione di prodotto nel deposito commerciale mittente di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, della determinazione. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che lo speditore (in qualità di esercente il deposito in cui il prodotto è reintrodotto) è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE813 è quella della tabella 7 o 8, rispettivamente se la reintroduzione è riferita all’intera partita o ad una frazione della stessa. Resta ferma l’indicazione dello speditore come destinatario del prodotto, nei campi 14 e da 17 a 32 del tracciato.

4) MESSAGGIO ELETTRONICO DI RAPPORTO DI RICEZIONE DEL PRODOTTO

Il messaggio elettronico n.4 (di cui al tracciato record – DE 818) è utilizzato dallo speditore per fornire riscontro, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della determinazione, del prodotto consegnato a ciascun destinatario nel caso di emissione di e-DAS “collettivo” (cioè, per più destinatari) per carichi non predeterminati di un solo prodotto.

A seguito dell’emissione di un e-DAS “collettivo”, ai sensi dell’art.15, comma 3, il sistema informativo emette tanti e-DAS “non scorta merce” quanti sono i destinatari. Tali e-DAS non scorta merce sono, pertanto, e-DAS mono prodotto e mono destinatario.

Lo speditore è tenuto a fornire un rapporto di ricezione per ogni e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo” che li ha originati, rispettivamente ai sensi dell’art.15, commi 6 e 7, della determinazione.

Per gli e-DAS “non scorta merce”, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE818 è riportata nella seguente tabella.

Rapporto di ricezione per e-DAS “non scorta merce” associati a e-DAS “collettivo”
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE818
ArticoloCommaLetteraDaA
 155Identificazione speditore2
156aCodice accisa o ditta del deposito mittente4
156bDestinatario del prodotto78
156cData di arrivo del prodotto9
156dCRS dell’e-DAS “non scorta merce” al quale il rapporto si riferisce56
156eNumero di prodotti = 113
156eTipologia del prodotto16
156fLettura iniziale del contatore17
156gLettura finale del contatore18
156hQuantitativo del prodotto consegnato19
156iEstremi della fattura elettronica3435
158Numero d’ordine progressivo26

Tabella 11. Rapporto di ricezione dell’e-DAS “non scorta merce” – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE818

Invece, per gli e-DAS “collettivi”, la corrispondenza tra i dati che lo speditore è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE818 è riportata nella seguente tabella.

Rapporto di ricezione per e-DAS “collettivo”
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE818
ArticoloCommaLetteraDaA
155Identificazione speditore2
157aCodice accisa o ditta del deposito mittente4
157bData di arrivo del prodotto9
157cCRS dell’e-DAS “collettivo” al quale il rapporto si riferisce56
157dNumero di prodotti = 113
157dTipologia del prodotto16
157eLettura iniziale del contatore ad inizio trasporto17
157fLettura finale del contatore alla fine del trasporto18
157gQuantità del prodotto consegnato19
157hDeficienza o eccedenza constatate1415
158Numero d’ordine progressivo26

Tabella 12. Rapporto di ricezione dell’e-DAS “collettivo” – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE818

Il messaggio elettronico di rapporto di ricezione è, altresì, utilizzato dal destinatario, nei casi di cui all’articolo 16, comma 5, della determinazione, relativi al trasferimento di prodotto ad imposta assolta tra depositi commerciali, effettuato ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del D.lgs. 504/95. Anche in tale caso, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della determinazione, per ogni partita deve essere emesso un solo e-DAS che, pertanto, è mono prodotto. In tale evenienza, la corrispondenza tra i dati che il destinatario è tenuto a fornire ed i campi del tracciato record DE818 è riportata nella seguente tabella.

Rapporto di ricezione per e-DAS ex art.25 comma 9 del D.lgs 504/95
RiferimentonormativoDescrizione sinteticaCampi del tracciato DE818
ArticoloCommaLetteraDaA
 165Identificazione destinatario2
166aCodice accisa o ditta del deposito di destinazione78
166bCodice ditta del deposito speditore4
166cData di arrivo del prodotto9
166dCRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce56
166eNumero di prodotti = 113
166eTipologia del prodotto16
166fQuantità del prodotto trasportato espressa in kg25
166gDeficienza o eccedenza constatate espresse in kg1415
166hLettura iniziale del contatore ad inizio trasporto17
166hLettura finale del contatore alla fine del trasporto18
166iQuantità del prodotto scaricato19
166jDensità a temperatura ambiente del prodotto21
166jDensità a 15°C del prodotto22
167Numero d’ordine progressivo26

Tabella 13. Rapporto di ricezione dell’e-DAS art.25, comma 9 – corrispondenza tra determinazione e tracciato record DE818

Le Direzioni territoriali dell’Agenzia vigileranno, tramite le sezioni accise dei propri Uffici procedure dogane e accise, affinché le presenti istruzioni siano diffuse da parte dei dipendenti Uffici delle dogane ai depositi di benzina e di gasolio usati come carburante di rispettiva competenza, segnalando, in particolare, la necessità di adeguare i relativi sistemi elettronici alle nuove disposizioni, ai sensi dell’articolo 18 della determinazione.

Le predette Direzioni forniranno, altresì, assistenza ai propri dipendenti Uffici per garantire la corretta ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare eventuali criticità di portata generale che dovessero emergere nella pratica attuazione delle stesse.

Note:

1) Cfr. Allegato 1.

2) Cfr. Allegato 2.

3) Cfr. Allegato 3.

4) Cfr. Allegato 4.

5) Vale a dire, la tabella 1, per ogni DAS cartaceo ordinario; la tabella 3, per ogni DAS cartaceo per reintroduzione; la tabella 4, per ogni DAS cartaceo “collettivo”.

Allegato 1

Testo dell’allegato

Allegato 2

Testo dell’allegato

Allegato 3

Testo dell’allegato

Allegato 4

Testo dell’allegato