MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2020
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.
(GU n.137 del 29-5-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22
dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei
prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del
dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso
di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro
dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del
direttore generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli
atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n.
196 cosi' come integrato dall'art. 126 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n.
27, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei
prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015, recante norme
per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di
rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui
mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a euro 60.761 milioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 29 maggio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantacinque giorni con
scadenza 30 novembre 2020, fino al limite massimo in valore nominale
di 6.500 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 15 e 16 del
presente decreto.
Art. 2
Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a
rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta'
dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale
inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso,
costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente
articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si
determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente
una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono
assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento
ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto
nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3 Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Art. 4 Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato. In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riportera' altresi' il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.
Art. 5 I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 6 In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei BOT puo' essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso
indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in
base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche
in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma
4;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20,
comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte
nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria
provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle
operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.
Art. 8 Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che puo' assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni. Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento piu' basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9 Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
Art. 10 Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 maggio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11 Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni.
Art. 12 Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi gravera' sul capitolo 2215 (unita' di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020. L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.
Art. 13 L'assegnazione dei BOT e' effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo' presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14 L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
Art. 15 Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalita' di cui al successivo art. 16. Tale tranche e' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2020. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata secondo le modalita' degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non puo' superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16
L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare e' cosi' determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale
offerto nell'asta ordinaria, e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria
immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale
assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a
partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla
determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale
offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione,
effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti
medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione
all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e
14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22
dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene
comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.
L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5%
dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, puo' essere
modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla
chiusura della procedura d'asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a
ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello
spettante di diritto. Qualora uno o piu' specialisti dovessero
presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto,
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene
assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a
quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base
alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17
L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto
anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento
al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato
della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e
integrazioni.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni