La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12680 depositata il 22 aprile 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivo di somme di denaro a seguito del reato di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000 riaffermando che risulta “configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata accusato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante la registrazione e l’utilizzazione, da parte di tale impresa, delle fatture relative agli acquisti di prodotti petroliferi formalmente provenienti da due società “cartiere”. In seguito a tale accusa veniva emesso dal G.I.P. il sequestro preventivo di somme di denaro nella disponibilità della società fino a concorrenza del profitto del reato. Avverso tale provvedimento veniva investito il Tribunale del riesame la richiesta di annullamento del provvedimento di sequestro. Il Tribunale adito con propria ordinanza rigettava la richiesta di riesame. Avverso l’ordinanza del Tribunale veniva proposto ricorso in cassazione fondata su due motivi.
Gli Ermellini rigettano le doglianze del ricorrente. I giudici di legittimità, ritenuta la questione posta dal ricorso tra compatibilità tra il dolo eventuale e il dolo specifico (di evasione), hanno evidenziato la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata ritenuta sia perché la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo e non di danno, e, quindi, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario, sia perché, in linea generale, la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, ritiene compatibile dolo eventuale e dolo specifico
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che un ruolo decisivo, nell’accertare il dolo, è svolto dagli indicatori tra gli atri sono stati segnalati:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente;
c) la durata e la ripetizione dell’azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell’evento;
g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.
La nozione di dolo eventuale accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tale da “includere” in termini di effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell’integrazione del reato. Se, infatti, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, l’agente deve “lucidamente” raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo, risulta ragionevole concludere che il medesimo agente, nella indicata situazione, pone in essere la sua condotta nella piena consapevolezza che questa potrà realizzare anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell’integrazione del reato, e, quindi, nell’attivarsi accettandola, la fa propria.
Infine nella sentenza in commento viene ribadito che per l’applicazione di misure cautelari reali, .secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini dell’affermazione del fumus commissi delicti, per ritenere ravvisabile l’elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza del medesimo.
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