AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 30 maggio 2020, n. 12

Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 – CODICI TARIC

Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto, all’articolo 124, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72 – alla quale viene aggiunto un numero 1-ter [NOTA 1] recante <<Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo>> – le cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 69 del citato D.P.R. n.633/72, tale misura è estesa anche alle importazioni dei beni in parola.

Secondo la previsione contenuta al comma 2, fino al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633/72.

Conformemente all’articolo 68, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., sono dunque esenti dall’applicazione dell’IVA anche le importazioni dei beni elencati nella suddetta Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito primi chiarimenti in materia con informative consultabili sul sito istituzionale [NOTA 2].

Di seguito alla concreta applicazione della disposizione in commento, alcune Associazioni di categoria hanno segnalato all’Agenzia dubbi interpretativi in merito alle seguenti tematiche:

– decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%;

– tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;

– esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.

DECORRENZA

Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell’art. 124 del Decreto legge n.34/2020, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020.

Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento.

Una eventuale interpretazione che acceda ad una applicazione retroattiva della disposizione in esame non appare, pertanto, in alcun modo giustificata.

Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva.

TASSATIVITÀ DELL’ELENCAZIONE DEI BENI

La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2.

Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.

Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020[3].

CODICI TARIC

Si riepilogano nella tabella allegata alla presente circolare i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.

Si riporta di seguito la descrizione del codice:

Q101: esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, i codici tariffari di riferimento sono stati riportati in tabella sulla base di quanto indicato dalla Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. C (2020) 2146.

[1] rectius, 1-quater

[2]Avviso e Informativa agli operatori prot. n. 152373/RU del 22/05/2020 pubblicate sul sito istituzionale nell’apposito box COVID-19

[3] le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni che seguono :a) non devono recare la marcatura CE, b) devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro)

Allegato

CLASSIFICAZIONE MERCI DI CUI ALL’ART.124 DL 34/2020
ProdottiCodiciTARIC
ventilatori polmonari per terapia intensiva e submtensivaex 9019 2000
monitor multiparametrico anche da trasportoex 8528 5291ex 8528 5299

ex 8528 5900

pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enteraleex 9018 9050 00ex 9018 9084 00
tubi endotrachealiex 9018 9060ex 9019 2000
caschi per ventilazione a pressione positiva continuaex 9019 2000
maschere per la ventilazione non invasivaex 9019 2000
sistemi di aspirazioneex 9019 2000 00
umidificatoriex 8415ex 8509 8000

ex 8479 8997

laringoscopiex 9018 9020
strumentazione per accesso vascolareex 9018 9084
aspiratore elettricoex 9019 20 00 00ex 8543 70 90 99
centrale di monitoraggio per terapia intensivaex 9018 9084
ecotomografo portatileex 9018 1990
elettrocardiografoex 9018 1100
tomografo computerizzatoex 9022 12
mascherine chirurgicheex 6307 9098
mascherine Ffp2 e Ffp3.ex 6307 9098ex 9020 0000 80
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:
guanti in lattice, in vinile e in nitrileex 3926 2000ex 4015 1100

ex 4015 1900

visiere e occhiali protettiviex 9004 9010ex 9004 9090

ex 3926 9097

ex 3926 2000

tute di protezioneex 6210 10ex 6210 20

ex 6210 30

ex 6210 40

ex 6210 50

calzari e soprascarpeex 3926 90 97ex 4818 90 10

ex 6307 90 98

cuffie copricapoex 6210 20
camici impermeabiliex 6210 20
camici chirurgiciex 6210 20
termometriex 9025 1120ex 9025 1180

ex 9025 1900

detergenti disinfettanti per maniex 3401 1100ex 3401 1900

ex 3401 2010

ex 3401 2090

ex 3401 3000

ex 3402 1200

ex 3808 94

dispenser a muro per disinfettantiex 8479 8997
soluzione idroalcolica in litriex 2207 1000ex 2207 2000

ex 2208 9091

ex 2208 9099

perossido al 3 per cento in litriex 2847 0000
carrelli per emergenzaex 8713 9000ex 9402 9000
estrattori RNAex 9027 80
strumentazione per diagnostica per COVID-19ex 3002 1300ex 3002 1400

ex 3002 1500

ex 3002 9090

ex 3822 0000

ex 9027 8080

ex 9018 90

ex 9027 80

tamponi per analisi clinicheex 3005 90 10ex 3005 90 99
provette steriliex 7017 1000ex 7017 2000

ex 7017 9000

attrezzature per la realizzazione di ospedali da campoletti ospedalieri ex 9402 9000 tende 6306 22 00 – 6306 2900 tende di plastica 3926 90 97