CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2017, n. 13071
Tributi – IRPEF – Cessione di terreni, oggetto di realizzazione edificatoria, ricevuti a titolo successorio – Plusvalenza tassabile – Sussiste
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria notificava a C. V. avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 1979, con il quale determinava un reddito da plusvalenza derivante da attività edificatoria realizzata su terreni di proprietà, successivamente alienati a terzi, pari a lire 147.112.000, con applicazione delle imposte Irpef ed Ilor.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Santa M. Capua Vetere che lo accoglieva parzialmente, riducendo alla metà il maggior reddito accertato.
C. V. proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, che lo accoglieva con decisione n. 445 del 1987 annullando integralmente l’avviso di accertamento.
L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale Sezione di Napoli che lo rigettava con decisione del 27.2.2010, con la quale riteneva che “non è a parlarsi di plusvalenza in capo a soggetto che abbia ricevuto il bene, oggetto di realizzazione edificatoria, a titolo successorio”.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi. Deposita memoria.
I. M. T., C. M. e C. A., in qualità di eredi di C. V., resistono depositando atto denominato “controricorso e ricorso incidentale”, ma avente unicamente contenuto di controricorso. Formulano due eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso: le decisioni della Commissione tributaria centrale non sono impugnabili con il ricorso per cassazione; carenza di legittimazione della Agenzia delle Entrate alla proposizione del ricorso, che doveva essere presentato dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Caserta.
Ragioni della decisione
1. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti sono infondate. Le sentenze della Commissione tributaria centrale, pubblicate in data successiva all’entrata in vigore della legge n.40 del 2006 che ha modificato, tra l’altro l’art. 360 cod.proc.civ. , sono ricorribili per tutte le ragioni di ricorso indicate nel primo comma dell’art.360 cod.proc.civ. (argomenta da Sez. 5, Sentenza n. 15920 del 20/07/2011, Rv. 618774 – 01).
A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1.1. 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006, Rv. 587609 – 01).
2. Primo motivo: violazione dell’art. 76 comma terzo del d.P.R. n.597 del 1973, in relazione all’art. 360 comma primo n.5 cod.proc.civ., nella parte in cui la Commissione tributaria centrale ha escluso la sussistenza di una plusvalenza nella ipotesi in cui il bene oggetto di attività edificatoria sia pervenuto al contribuente per successione mortis causa.
Il motivo di ricorso è fondato. A norma dell’art. 76 comma 3 del d.P.R. n.597 del 1973, applicabile ratione temporis, “si considerano in ogni caso fatti con intenti speculativi, senza possibilità di prova contraria…. l’esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, e la successiva vendita anche parziale dei terreni”. Questa Corte ha già precisato che la fattispecie impositiva può ravvisarsi anche nel caso di vendita di beni pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria, quando tra il momento dell’acquisto e quello dell’alienazione siano state compiute attività ed operazioni intese ad aumentare il valore dei beni così pervenuti. (Sez. 1, Sentenza n. 4806 del 13/05/1998, Rv. 515367 – 01). La Commissione tributaria regionale ha operato una erronea interpretazione dell’art. 76 del d.P.R. n.597 del 1973 nella parte in cui ha affermato di voler privilegiare l’interpretazione che esclude (in ogni caso) l’esistenza di una plusvalenza tassabile “ove il bene sia pervenuto al contribuente a seguito di successione mortis causa”.
3. Secondo motivo insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ. nella parte in cui la Commissione tributaria centrale ha motivato la decisione richiamando una risoluzione ministeriale relativo a fattispecie concreta del tutto diversa.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La decisione impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania perché proceda a nuovo giudizio attenendosi al principio di diritto richiamato. Le spese saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.
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