AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 giugno 2020, n. 167
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Documento commerciale per reso merce – Reso del reso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, commerciante al dettaglio di calzature, abbigliamento, borse e accessori, consente ai propri clienti, che non si ritengono soddisfatti dall’acquisto, di sostituire la merce acquistata.
In tal caso, registra il reso della merce e la sua successiva sostituzione con le modalità di seguito illustrate:
– al momento della riconsegna del bene, registra il reso nel software gestionale ed emette un documento commerciale per reso merce e un buono di pari valore, da utilizzare successivamente;
– al momento della scelta del nuovo bene di pari valore, emette un nuovo documento commerciale dal cui “SUBTOTALE” sottrae un importo pari al valore del buono in precedenza emesso e, quindi, che reca un “TOTALE COMPLESSIVO” pari a Euro 0.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere la corretta procedura di registrazione da adottare in caso di “reso del reso”, ovvero nuovo cambio del bene acquistato in sostituzione di quello oggetto del primo reso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con il principio di diritto n. 21, pubblicato il 1° agosto 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/principi-di-diritto), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, è stato chiarito che restano applicabili, anche al documento commerciale, le indicazioni fornite, relativamente al reso di un bene il cui acquisto era stato documentato con scontrino fiscale, dalle risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E e 5 dicembre 2003, n. 219/E.
In particolare, con riguardo all’ipotesi di reso di merce sostituita dall’emissione di un buono da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene, la risoluzione n. 219/E del 2003 ha chiarito che «con risoluzione del 5 ottobre 2001, n. 154/E … la scrivente ha consentito di sottrarre il prezzo della merce sostituita … dal corrispettivo indicato nello scontrino fiscale emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto, annotando detto importo alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta”. … In alternativa alla procedura sopra illustrata, qualora sia stato consegnato al cliente un “buono-acquisto” da spendere nei futuri acquisti, la scrivente ritiene che all’atto della cessione del nuovo prodotto la società istante abbia facoltà di emettere due scontrini, il primo “negativo”, di importo pari al “buono-acquisto”, per rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto».
In linea con i richiamati documenti di prassi, le “Specifiche tecniche” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019, prot. 1432217, versione 9.0 dicembre 2019, prevedono la possibilità di emettere un documento commerciale per reso merce [(come da “Allegato – Layout documento commerciale”) assimilabile allo scontrino «”negativo”, di importo pari al “buonoacquisto”, per rettificare il corrispettivo del bene reso”» (cfr. la citata risoluzione n. 219/E del 2003)] che richiama il documento di riferimento dell’operazione principale.
Il “buono-acquisto” emesso in sostituzione della merce resa, che consente la scelta di altri beni in un momento successivo alla riconsegna del bene reso, ricade nella disciplina del buono-corrispettivo di cui alla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, così come recepita dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, che ha inserito gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), trattandosi di «uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative» (cfr. articolo 6-bis del decreto IVA).
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento o dai buoni sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi), in quanto questi ultimi non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.
La normativa individua due tipologie di buoni-corrispettivo:
a. in base all’articolo 6-ter del decreto IVA, il buono-corrispettivo è monouso «se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1); in tal caso «Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2);
b. in base all’articolo 6-quater del decreto IVA, il buono-corrispettivo è multiuso «se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1); in tal caso «Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2).
Come chiarito con la risposta ad interpello n. 519, pubblicata il 12 dicembre 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli), “Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa”.
Solo l’emissione di un buono monouso determina l’anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione e, conseguentemente, di certificazione dei corrispettivi – mediante memorizzazione elettronica ed emissione del documento commerciale – e di esigibilità dell’imposta, al momento della consegna del buono.
Nel caso di specie, in base a quanto riferisce l’istante, il buono-acquisto emesso a seguito di reso merce sembra riconducibile tra i buoni multiuso, poiché non risulta destinato esclusivamente all’acquisto di beni della stessa “natura, qualità e quantità”, con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione. Tanto premesso, in base a quanto emerge dall’istanza, la procedura di reso adottata non è corretta, posto che con l’emissione del documento commerciale per reso merce l’istante rettifica il corrispettivo del bene reso e recupera la corrispondente imposta, senza però procedere a certificare correttamente il nuovo acquisto in conformità alle indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi e ai successivi interventi normativi in tema di buoni-corrispettivo.
In particolare, la procedura di reso corretta da adottare è la seguente:
a. al momento della riconsegna del bene va emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta, che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
b. al momento della consegna del “buono” di pari valore (cui va attribuito un “numero identificativo” da associare alla “pratica di reso”), poiché la tipologia di buono che si sta rilasciando è “multiuso” – la cui consegna, a differenza del buono “monouso” non costituisce effettuazione dell’operazione e, quindi, non si realizza il momento impositivo ai fini IVA – , l’esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale. Tuttavia, qualora per esigenze gestionali, l’esercente volesse memorizzare l’operazione di consegna del buono, il documento commerciale che si emetterà dovrà riportare il codice natura “N2” (“non soggette”);
c. al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA, che reca un “TOTALE COMPLESSIVO” pari al valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento – riportando il suo “numero identificativo” all’interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, utilizzando la cosiddetta “APPENDICE” (cfr. “Specifiche tecniche” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019, prot. 1432217, versione 9.0 dicembre 2019, paragrafo 2.1 CARATTERISTICHE HARDWARE E SOFTWARE – DOCUMENTO COMMERCIALE);
d. al momento del “reso del reso” la procedura è analoga a quella descritta sub a), b) e c), con la precisazione che il nuovo “documento commerciale per reso merce” deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo capo.