ARAN – Comunicato 08 giugno 2020

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

 Il giorno 19/5/2020, ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali CISL-FP, FP-CGIL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP, USB-PI, CONFINTESA FP, e le Confederazioni Sindacali rappresentative CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CGS, USB, CONFINTESA, al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018.

Allegato

(Dal 01/05/2020 Al) VERBALE DI ACCORDO 19/5/2020

Verbale di accordo

Il giorno 19/5/2020, ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali CISL-FP, FP-CGIL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP, USB-PI, CONFINTESA FP, e le Confederazioni Sindacali rappresentative CISL, CGIL, UIL,

CONFSAL, CGS, USB, CONFINTESA, al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è sottoscritto nell’ambito di una specifica sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 relativo al triennio 2016 – 2018 e delle altre disposizioni ancora applicabili ai sensi dell’art. 96 di tale contratto.
  2. Le disposizioni del presente contratto si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto – ai sensi del D.P.R. 5/1/1967 n. 18 e ai sensi della L. 22/12/1990 n. 401 – con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22/10/1997 e del 12/4/2001 come successivamente modificati e integrati dai successivi CCNL applicabili a tale personale.

Art. 2

Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere

  1. Il fondo unico di amministrazione di cui all’art. 34 del CCNL Ministeri del 14/9/2007 assume la denominazione di “Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere”.
  2. Poiché al personale destinatario del presente titolo non sono attribuibili i benefici economici previsti, per il personale dei ministeri, dagli artt. 73 e 75 del CCNL 12/2/2018, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, in luogo dei predetti benefici, è incrementato degli importi di cui al comma 3, calcolati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante personale dei ministeri.
  3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, il Fondo di cui al presente articolo è incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, pari a euro 70.819,00 per l’anno 2016, rideterminati in euro 213.903,00 per l’anno 2017 e rideterminati in euro 682.179,00 annui a decorrere dall’1/1/2018.
  4. Nel caso di riduzione, dall’anno 2019, delle unità di personale in servizio rispetto alle medesime unità riferite all’anno 2018, non si determina un corrispondente aumento del valore medio pro-capite annuo del Fondo di cui al comma 1 calcolato per l’anno 2018. Sono fatti salvi gli incrementi di risorse disposti dal presente e dai futuri CCNL.
  5. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall’anno successivo, la tabella A allegata al CCNL successivo del 12/4/2001, relativa ai compensi differenziati di cui all’art. 12 del medesimo CCNL è sostituita dalla nuova tabella A allegata al presente CCNL. Detti compensi continuano ad essere corrisposti a carico del Fondo di cui al presente articolo. Con la medesima decorrenza, nei paesi del gruppo B di cui alla tabella B allegata al richiamato CCNL successivo del 12/4/2001 sono inserite anche Polonia e Romania.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di costituzione ed utilizzo del fondo previste, per il personale di cui al presente articolo, dai precedenti CCNL. Resta fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di fondi.

Tabella A

Compensi differenziati di cui all’art. 12 del CCNL successivo del 12/4/2001 erogati a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall’anno successivo

Valori annui lordi in EuroB1B2B3
Gruppo A316,07371,84427,63
Gruppo B221,26260,29299,34
Gruppo C154,93182,21209,47
Gruppo D105,97116,51128,90

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano sulla necessità che il prossimo rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021 affronti il problema della revisione delle disposizioni dei previgenti CCNL applicati al personale di cui all’art. 1, comma 2, al fine di adeguarne il contenuto alla evoluzione normativa e contrattuale. In tale sede, si dovrà altresì procedere all’armonizzazione delle discipline generali di comparto rispetto alle specificità che caratterizzano il suddetto personale. Per l’approfondimento delle discipline contrattuali di riferimento, concordano altresì che entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva, siano effettuati incontri tecnici tra Aran ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con l’ausilio di rappresentanti del MAECI. Concordano infine che nel corso degli incontri tecnici sia effettuata una ricognizione delle disposizioni di parte normativa del CCNL del comparto delle Funzioni centrali relativo al periodo 2016-2018 che, senza necessità di adeguamenti e revisioni dei contratti nazionali vigenti, risultino già pienamente ed integralmente applicabili al personale in questione.