ENPACL – Comunicato 09 giugno 2020

Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Con decreto ministeriale del 29 maggio 2020, pubblicato il 5 giugno 2020 sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati definiti criteri di priorità e modalità per l’attribuzione dell’indennità per il mese di aprile, prevista dall’art. 44 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020, come modificato dall’art. 78 del decreto-legge 34/2020, quantificata in euro 600.

HAI GIA’ RICEVUTO L’INDENNITA’ PER IL MESE DI MARZO?

In favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, a condizione che siano ancora iscritti all’ENPACL, l’indennità di 600 euro per il mese di aprile è erogata in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.

DEVI PRESENTARE DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA?

Tutti gli altri Consulenti del Lavoro, non titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, etc.) né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 giugno 2020 e sino alle ore 24:00 del giorno 8 luglio 2020, possono presentare on line la domanda per l’ottenimento dell’indennità:  clicca qui ma prima prepara la copia, su due distinti file, del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Attenzione: per avere diritto all’indennità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti.

– aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

– aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Coloro che si sono iscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto all’indennità, devono aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro.

Inoltre, i richiedenti non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettori dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020 né degli ulteriori benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge 34/2020 nonché del ‘reddito di cittadinanza’ di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019 o del ‘reddito di emergenza’ di cui all’art. 82 del decreto-legge 34/2020.

Infine, si segnala che l’ENPACL è tenuto a comunicare l’elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta l’indennità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle entrate nonché all’INPS.

Per ogni altra informazione scrivere a http://helpdesk.enpacl.it/