AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 giugno 2020, n. 181

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”), ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019 – Modalità di detrazione dell’imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante dichiara di avere presentato all’INPS nel mese di novembre 2019 la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”), ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di aver ricevuto il provvedimento di accoglimento, da parte del sopra richiamato ente, con la comunicazione dell’importo dovuto e della possibilità di pagare il relativo onere in 120 rate mensili (10 anni).

L’Istante nell’evidenziare che, l’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del citato decreto legge n. 4 del 2019, chiede come debba essere operata la detrazione dell’imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’Istante sono possibili le seguenti due interpretazioni:

– la totalità dell’onere determinato può essere detratta in 5 rate di pari importo, indipendentemente dal numero di rate previste dalla dilazione di pagamento e da quando queste sono pagate;

– è detraibile solamente quanto pagato nei primi 5 anni, escludendo in tal modo dalla detrazione d’imposta quanto pagato a rate a partire dal sesto anno.

A parere del contribuente la prima interpretazione è da preferire alla seconda, in quanto in linea con il tenore letterale della disposizione e coerente con la volontà del legislatore di incentivare le domande di riscatto, consentendo di poter usufruire totalmente della detrazione prevista.

Ad avviso dell’Istante, invece, la seconda soluzione interpretativa penalizzerebbe il contribuente che scelga una dilazione del pagamento dell’onere per un periodo superiore a 5 anni, discriminando le fasce di popolazione meno abbienti che hanno optato per una dilazione del pagamento più lunga.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”).

In particolare, il comma 3 del citato articolo 20 stabilisce che il relativo onere a carico del contribuente “è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi”.

Il successivo comma 5 prevede poi che il versamento dell’onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza “in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione”.

La ripartizione dell’importo detraibile previsto al comma 3 esula dalla durata della rateazione concedibile di cui al sopra riportato comma 5 ma la stessa è riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta.

Tenuto conto del tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 3, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone fisiche 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d’imposta vale il principio di cassa, nel fornire le indicazioni utili alla compilazione rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che “La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.

Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

A titolo esemplificativo, si rileva che, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).