CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2020, n. 11336

Tributi – TARES – Immobile adibito a bar-pasticceria – Esenzione parziale – Omessa presentazione della prescritta denunzia – Esclusione

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 3162/27/2018 del 21 marzo 2018, pubblicata il 4 aprile 2018, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 937/2017 di rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente G.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante prò tempore, nei confronti del Comune di Napoli, avverso l’avviso, notificato il 4 aprile 2016, di pagamento della somma di € 62.904,00 dovuta a titolo di tariffa comunale rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013, in relazione alla occupazione dell’immobile sito alla via N.M., n. 5, di quel comune, adibito a bar – pasticceria.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con atto del 31 ottobre 2018.

3. – L’Ente impositore ha resistito mediante controricorso del 5 dicembre 2018.

Ragioni della decisione

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando che l’Ente impositore, con nota del 24 giugno 2015 aveva dato conto delle ragioni del rigetto delle « istanze di autotutela dell’aprile e dicembre 2014 » (precedenti l’avviso di pagamento) e che, comunque, la richiesta della contribuente di riduzione del tributo previa esclusione dalla superficie tassabile di aree, assertivamente produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti a proprie spese, era infondata.

In proposito la Commissione ha rilevato che la contribuente aveva omesso, di presentare in sede di denunzia la pertinente documentazione, sicché non aveva diritto alla esenzione dalla tassazione per le aree de quibus.

2. – La ricorrente, con unico motivo, denunzia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e in relazione all’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La parte censura l’omesso rilievo da parte del giudice a quo della nullità dell’atto impositivo per vizio di motivazione.

La ricorrente deduce in proposito che l’avviso di pagamento non contiene la indicazione degli estremi catastali dell’immobile tassato; non da conto della « soggettività passiva » della società in ordine al tributo, laddove essa contribuente « non ha mai presentato la denunzia di inizio di attività della detenzione dell’ immobile e delle eventuali variazioni».

Soggiunge la contribuente che la motivazione dell’atto impositivo non deve considerarsi integrata dalla nota del 24 giugno 2015, trattandosi di atto non richiamato nell’avviso di accertamento, né comunque mai comunicato a essa società la quale ne ha avuto conoscenza solo in seguito alla produzione in giudizio.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Le eccezioni di nullità dell’avviso di pagamento – sotto i profili della omessa indicazione dei dati catastali e della esplicazione del fondamento della titolarità passiva della contribuente – sono inammissibili.

Trattasi di motivi assolutamente nuovi, mai in precedenza prospettati: né col libello introduttivo della lite fiscale del 1° giugno 2016, né con i motivi di appello.

3.2 – La ulteriore censura di mancato rilievo della nullità dell’atto impositivo (sotto i concorrenti profili dell’omesso richiamo della nota del 24 giugno 2015 e della omessa considerazione delle istanze di aututela) è priva di fondamento.

Il dato cronologico rende palese che la invocata autotutela concerne un diverso, precedente avviso di pagamento (come, peraltro, rilevato dalla Commissione tributaria provinciale, v. sentenza n. 937 del 13 dicembre 2016, dep. il 19 gennaio 2017, p. -2).

E pertanto la questione, affatto estranea all’oggetto del presente giudizio, è assolutamente irrilevante.

3.3 – Esattamente la Commissione tributaria regionale ha escluso il diritto della contribuente alla parziale esenzione, per l’assorbente motivo della omessa presentazione della prescritta denunzia.

Giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni » (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una « presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti », alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).

Da tanto consegue che « sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione » (Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01).

3.4 – Orbene ai superiori principi — il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti — si è attenuta la Commissione tributaria regionale.

3.5 – Consegue il rigetto del ricorso.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro duemila per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.