INPS – Messaggio 18 giugno 2020, n. 2510
Articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Verifica della regolarità contributiva Durc On Line. Precisazioni
1. Durc On Line. Articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel riformulare l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la già menzionata legge n. 27/2020 ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
L’Istituto, con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, previo assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pertanto comunicato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
In considerazione del succedersi delle norme intervenute al riguardo che hanno determinato criticità connesse alla corretta attuazione del testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020, l’Istituto, pur a fronte del quadro normativo ormai consolidatosi, ha ritenuto di interessare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per rappresentare le osservazioni pervenute, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020).
Con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio legislativo del predetto Dicastero ha rappresentato che l’articolo 81 del decreto-legge n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».
Resta confermato, quindi, che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
Le sedi dovranno attenersi puntualmente alle indicazioni fornite con il già citato messaggio n. 2103/2020.
2. Adeguamenti procedurali
In conseguenza di quanto riportato al precedente paragrafo, come già illustrato nel messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, si evidenzia che la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020.
Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.
Si ricorda, infine, che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
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