ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 23 giugno 2020, n. 1205

Comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno 2020 – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie Covid-19 – Accordi “a saldo e stralcio”

Si trasmette in allegato la Comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno scorso, con la quale l’Autorità di Vigilanza fornisce alcuni chiarimenti in merito a profili specifici relativi alle segnalazioni in Centrale dei rischi, relativamente alle garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19, nonché ai criteri da seguire per le modalità segnaletiche nel caso di accordi transattivi “a saldo e stralcio” con la clientela.

Con riguardo al primo punto, nella menzionata Comunicazione, si precisa che non devono essere segnalate alla Centrale dei rischi, nell’ambito della categoria “garanzie ricevute”, le garanzie pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi e quelle rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.

Pertanto, sono escluse dalla segnalazione in Centrale dei Rischi le garanzie rilasciate dallo Stato, da altra Pubblica Amministrazione o concesse a valere su fondi pubblici nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid-19 (tra cui, ad esempio, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del DL “Liquidità” e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 56 del DL “Cura Italia” e successive modifiche).

In relazione al secondo profilo contenuto nella Comunicazione in commento, proprio degli accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) con la clientela, l’Autorità di Vigilanza dettaglia le modalità segnaletiche cui gli intermediari devono attenersi (NOTA 1), individuando in particolare tre casistiche:

a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferente – crediti passati a perdita1’ per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferente”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale.

In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferente – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferente”- Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferente” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata.

  1. c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferente” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Infine, Banca d’Italia richiama l’attenzione anche al rispetto da parte degli intermediari degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela, tra cui rientra anche quello di chiarire al cliente, prima della stipulazione di un accordo transattivo liberatorio, le conseguenze in termini di segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Note:

(1) L’Autorità precisa che le segnalazioni sono sempre dovute allorché l’importo da segnalare superi la soglia di segnalazione

Allegato

Comunicazione del 19 giugno 2020 – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie Covid-19 – Accordi “a saldo e stralcio”

Con la presente comunicazione si precisano:

– i casi in cui le garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19 non devono essere segnalate alla Centrale dei rischi;

– i criteri da seguire per le segnalazioni alla Centrale dei rischi degli accordi transattivi “a saldo e stralcio” con la clientela.

  1. Garanzie Covid-19

Sono recentemente pervenuti alcuni quesiti volti a chiarire se ricorrano i presupposti per la segnalazione alla Centrale dei rischi delle garanzie rilasciate dallo Stato, da altra Pubblica Amministrazione o concesse a valere su fondi pubblici nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid-19 o se, invece, queste non debbano essere segnalate in quanto rilasciate ex lege.

Al riguardo si precisa che non devono essere segnalate in CR, nella categoria garanzie ricevute, le garanzie

– pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi;

– rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.

A titolo esemplificativo, non devono essere segnalate tra le garanzie ricevute le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.

  1. Accordi transattivi “a saldo e stralcio”

Negli ultimi mesi sono pervenuti presso questo Istituto diversi quesiti da parte di clienti segnalati a sofferenza che hanno raggiunto accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) con gli intermediari. I clienti si dolgono: (i) della mancata concessione di nuovo credito pur avendo estinto la propria pregressa posizione a sofferenza; (ii) del fatto di non essere stati informati preventivamente delle conseguenze di tali accordi sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi. Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi vorranno attenersi.

  1. a) Se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”.

A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

  1. b) Se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale.

In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”.

Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata (NOTA 1).

  1. c) Se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata (NOTA 2), l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni appena indicate sono dovute sempre che l’importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 5).

Si richiamano gli intermediari al rispetto dei descritti criteri segnaletici e degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela.

Prima di stipulare un accordo “a saldo e stralcio”, avranno cura di chiarire al cliente le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”. Inoltre, dovranno fare presente al cliente che gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato (diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo.

Note:

(1) Nessuna segnalazione è dovuta nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita.

(2) Ad esempio, il cliente si è impegnato ad effettuare i rimborsi secondo l’originario piano di ammortamento fino ad una determinata rata, con l’accordo che la restante parte del debito non rimborsata verrà cancellata ove il cliente provveda regolarmente a pagare una parte del credito.