ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 26 giugno 2020, n. 1241

Proroga della data di applicazione degli Accordi di moratoria e condizioni migliorative applicabili alle operazioni di sospensione

Si fa riferimento al primo e secondo Addendum all’Accordo per il Credito 2019, relativi rispettivamente alla “Moratoria PMI” e alla “Moratoria Grandi Imprese” (lettere circolari prot. UCR 000511 del 9 marzo 2020 e prot. UCR 001008 del 25 maggio 2020), all’Accordo “Moratoria Famiglie” (lettera circolare prot. UCR/URC 000779 del 23 aprile 2020) e all’Accordo “Moratoria Enti locali” (lettere circolari prot. UCR/USP 000687 del 9 aprile 2020, prot. USP/UCR 000948 del 15 maggio 2020 e prot. UCR/USP 01013 del 26 maggio 2020) sul tema della sospensione dei pagamenti dei finanziamenti alla luce degli effetti della emergenza sanitaria prodotta dal COVID-19.

Al riguardo, a seguito della proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 del termine di applicazione delle Linee guida EBA in materia di moratorie legislative e non legislative dei pagamenti dei prestiti introdotte a seguito della pandemia COVID-19 (cfr. lettera circolare prot. UCR/USD 001194 del 20 giugno 2020), si segnala che d’intesa con le parti firmatarie dei predetti Accordi, la scadenza degli stessi è di conseguenza posticipata al 30 settembre 2020 (fermo restando che la scadenza della Moratoria PMI coincide con quella dell’Accordo per il Credito 2019 fissata al 31 dicembre 2020).

Con l’occasione si riporta di seguito una tabella con le condizioni migliorative rispetto alle regole generali previste dai rispettivi accordi che le banche possono considerare ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione.

Si segnala comunque che l’elenco riportato nella tabella non è esaustivo delle possibili condizioni migliorative.

AccordiCondizioni migliorative applicabili alle operazioni di sospensione
Moratoria PMI e Grandi Imprese – Addenda all’Accordo per il Credito 2019– Sospensione intera rata, anziché solo quota capitale.
Moratoria Famiglie – Accordo ABI – Associazioni consumatoriSospensione intera rata, anziché solo quota capitaleUlteriori eventi per consentire la sospensione (es. ampliamento ai soci delle società di capitale, sospensione dell’orario di lavoro per periodi inferiori a 30 giorni lavorativi, qualsiasi danno subito per Covid-19, dimostrato per autocertificazione);

Ampliamento delle forme tecniche ammesse alla misura (mutui e finanziamenti con agevolazioni pubbliche, CQS)

Sospensioni con rate insolventi prima del 31 gennaio 2020.

Con riferimento alla Moratoria PMI, si conferma la possibilità di estendere la durata del periodo di sospensione fino a 24 mesi e il perimetro soggettivo alle grandi imprese, secondo quanto indicato nell’Addendum Moratoria Grandi Imprese dello scorso 22 maggio. Allo stesso modo, si conferma la possibilità di applicare la Moratoria PMI – sempre secondo quanto previsto dal menzionato Addendum – anche alle imprese con esposizioni deteriorate alla data di presentazione della domanda, purché in bonis al 31 gennaio 2020 (le esposizioni in sofferenza restano comunque escluse).