CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2020, n. 13352

Tributi – Imposta di registro – Omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore – Misura proporzionale

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalla Società assuntrice) in relazione all’omologa di concordato fallimentare col quale la Società “A. e I. SRL”, terzo assuntore, conseguiva al proprio patrimonio la massa attiva della società soggetta alla procedura concorsuale comprendente crediti per E. 109.328.931,11.

La questione sottoposta a questa Corte dall’Agenzia delle Entrate con l’impugnazione dell’indicata sentenza è se l’imposta di registro relativo all’omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore debba essere applicata con aliquota proporzionale (come sostenuto dall’Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti dell’assuntrice Società).

La Società si costituisce con controricorso.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8, lett. a) e lett. g), della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore fosse tassabile in misura fissa anziché proporzionale.

Il ricorso è fondato.

Nel concordato con terzo assuntore, il terzo acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010 Rv. 612336, Cass. 6643/2013 Rv. 625475).

Al riguardo, questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3286 del 12/02/2018) ha già affermato che “In tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del  provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo.” Quanto alla eccepita sussistenza di una disparità di trattamento tra fattispecie identiche (omologazione con o senza trasferimento di beni)essa non sussiste trattandosi di ipotesi diverse e con differente disciplina. La fattispecie va ricondotta nell’ambito dell’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che tassa le cessioni di credito e non già nell’alveo dell’art. 8 cit., che prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa per il provvedimentodi omologa.

Va sul punto precisato che, pur avendo un precedente di legittimità diffusamente argomentato sulla giustificazione della tassazione fissa in base al «criterio nominalistico» riveniente dalla citata norma, cioè per il generico e nominale riferimento di questa disposizione agli atti «di omologazione» (Cass. 11585/2007 Rv. 598633), va ribadito (conf. Cass. 3286/2018, Cass. n. 6207/2018) che detto precedente concerne, un concordato senza immediato effetto traslativo (concordato con garanzia), del quale pertanto la  Corte ha dovuto constatare l’estraneità alla previsione dell’art. 8 cit.: ipotesi quindi diversa dalla presente.

La seguita interpretazione è peraltro in linea col principio generale che ancora l’imposizione di registro agli effetti>> dell’atto, piuttosto che al relativo «titolo> (art. 20 d.P.R. 131/1986, pur dopo la modifica di cui alla I. 205/2017).

Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere dovuta l’imposta di registro in misura fissa anzicit proporzionale, avendo l’Ufficio fatta corretta applicazione della normativa sulla tassazione delle cessioni di credito, riferita dall’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che tassa le cessioni di credito, come emerge dall’atto impositivo, riprodotto in ricorso per il principio di autosufficienza. La sentenza va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa più essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma c.p.c., col rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese del giudizio di merito vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale; le spese del presente giudizio di legittimità vanno liquidate, secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate e le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate in €. 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.