Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 19, sentenza 2161 depositata il 20 febbraio 2020
La competenza a decidere in merito alle controversie relative al contributo ambientale dovuto dai titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive e del giudice ordinario
Fatto
La s.p.a. I. ha impugnato l’avviso di pagamento indicato in epigrafe col quale la Regione Campania aveva chiesto il pagamento di contributi estrattivi ai sensi degli artt. 19 della L. reg. Campania n. 11/2008 per il periodo compreso fra l’anno 2006 ed il 2017 e di quelli previsti dall’art. 17 della L. reg. Campania n. 15/2005 per gli anni dal 2005 al 2017.
Secondo la ricorrente i prelievi reclamati dalla Regione non avrebbero natura indennitaria, né sarebbero disciplinati convenzionalmente, ma assolverebbero l’esigenza di fornire alla Regione le risorse necessarie per le finalità normativamente previste, correlate a spese pubbliche in assenza di un rapporto sinallagmatico. Ne sarebbe chiara, dunque, la natura tributaria e, conseguentemente, la giurisdizione della Commissione tributaria adita.
La ricorrente ha poi aggiunto che di nessun rilievo sarebbe ai fini della giurisdizione la tematica che ruota attorno alla natura dei contributi disciplinati dall’art. 18 della L. reg. Campania n. 54/1985, essendo essi dovuti ai Comuni in base ad una convenzione e non controvertendosi nel giudizio pendente in ordine a simili prelievi, dotati di natura diversa da quelli posti a base della nota della Regione Campania.
La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Contro questa sentenza propone appello la società per ottenerne la riforma.
Si è costituita la Regione con controdeduzioni.
Contro questa sentenza propone appello l’Ufficio per ottenerne la riforma, cui reagisce il contribuente con controdeduzioni.
Diritto
L’appello va rigettato, in quanto le sezioni unite della Corte di Cassazione, adite con regolamento preventivo di giurisdizione da altra società in giudizio similare, hanno dichiarato che la giurisdizione in ordine alla controversia in questione spetta al giudice ordinario (vedi Cass., sez. un., 21 gennaio 2020, n. 1182).
La circostanza che la pronuncia sia intervenuta a ridosso della sentenza comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione:
rigetta l’appello e compensa le spese.