INPS – Messaggio 02 luglio 2020, n. 2674
Pensionamenti comparto scuola per l’anno 2020 – Precisazioni
In relazione alle richieste di chiarimenti inviate dalle Sedi territoriali dell’Istituto in merito alla certificazione del diritto a pensione del personale Comparto Scuola 2020 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal competente Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1125 del 25 giugno 2020, si precisa quanto segue
Per gli iscritti che hanno presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 – previsto dall’art. 1, commi 1 e 2 del D.M. n. 1176 del 27 dicembre 2019 – la sola domanda di cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico con i requisiti Monti/Fornero e che, a seguito di diritto negativo, hanno chiesto di poter comunque accedere alla pensione c.d. “quota 100” ancorché non sia stata presentata in Polis, entro i citati termini, una seconda domanda di cessazione dal servizio “quota 100” (nonostante questa possibilità fosse chiaramente indicata nella circolare Miur n. 50487 del 11 dicembre 2019), si potrà procedere con una nuova verifica del diritto esclusivamente se risulti presentata all’Inps entro il 28 febbraio 2020 la domanda di pensione telematica per quota 100. In tale caso l’eventuale verifica positiva del diritto dovrà essere effettuata impostando manualmente la decorrenza 1° settembre 2020 inserendo nell’apposito campo “nota” la seguente annotazione: “Accertato il diritto a pensione con quota 100 in conseguenza della relativa domanda di pensione presentata all’Inps entro il 28 febbraio 2020”. Resta inteso che per le restanti posizioni, quindi per coloro che non hanno presentato domanda di pensione telematica quota 100 entro il 28/2/2020, rimane confermato l’esito negativo del diritto già effettuato per la tipologia “Monti Fornero”.
Si ritiene, poi, di poter accogliere le richieste di certificazione pensione anticipata ordinaria ” Monti Fornero”, previa presentazione di conforme domanda di pensione, da parte di iscritti che hanno presentato la sola istanza di cessazione “quota 100”, in quanto il possesso di un’anzianità di servizio più elevata fa comunque venir meno la necessità di accedere al trattamento con i requisiti contributivi ridotti, rispetto a quelli ordinari, previsti dalla norma introdotta dal D.L. 4/2019, inserendo nell’apposito campo “nota” la seguente annotazione: “Accertato il diritto a pensione con i requisiti Monti-Fornero in conseguenza della relativa domanda di pensione presentata all’Inps il…”
Inoltre, per quanto concerne le richieste di certificazione per gli iscritti, non riguardati dal collocamento a riposo d’ufficio, che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio cartacea direttamente alle Istituzioni Scolastiche oltre il termine previsto – che pertanto non rientrano nel monitoraggio Inps non essendo stata presentata domanda in Polis – il predetto Dipartimento ha comunicato che le stesse devono ritenersi non accoglibili in quanto presentate al di fuori della procedura nazionale disciplinata dal decreto ministeriale n.1124/2019 e dalla conseguente circolare Miur.
Di conseguenza, come d’intesa con il Ministero, non si dovranno rilasciare certificazioni per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps contenente le posizioni ufficialmente trasmesse dal MIUR, in quanto presentate alle Istituzioni scolastiche oltre i termini previsti, né potrà essere verificato il diritto a pensione con “quota 100” per i nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione Monti-Fornero al di fuori della casistica sopra riportata. Pertanto, in caso di presentazione della domanda di pensione per queste due ultime tipologie di personale e di conferma della cessazione dal servizio da parte dell’Istituzione scolastica di appartenenza, il trattamento di pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l’applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie non potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 59, comma 9 della legge 449/97 (verifica del requisito al 31/12 dell’anno di cessazione).
Con riferimento a quanto sopra, si invita a voler portare a conoscenza tali indicazioni alle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato richiesta di verifica del diritto per gli iscritti che risultano ricompresi nelle tipologie descritte, al fine di evitare collocamenti a riposo di personale che eventualmente potrebbe incorrere nello slittamento della decorrenza della pensione o in taluni casi non raggiungere il diritto a pensione.