La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13119 depositata il 30 giugno 2020 intervenendo in tema di accertamento induttivo ha ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986”
La vicenda ha riguardato un contribuente esercente il commercio di generi alimentari a cui in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione  dei redditi e alla mancata risposta del questionario ricevuto l’Agenzia delle Entrate emetteva e notifica un avviso di accertamento con cui aveva determinato, sulla base dei ricavi dichiarati nel triennio precedente, e tenendo conto della cessazione dell’attività di “produzione di pasticceria fresca”, induttivamente il reddito di impresa. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero parzialmente le doglianze del ricorrente riducendo dal 30% al 20% il coefficiente di redditività. Avverso la decisione della CTP il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello non accolgono le doglianze del contribuente. In particolare la determinazione del reddito su base induttiva, secondo la CTR, era giustificata dall’inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso e, in quanto presunto, non era suscettibile di riduzioni e/o riconoscimento di costi, atteso che, non avendo il contribuente fornito la documentazione richiesta dall’ufficio, era stata esclusa ogni possibilità di controllo del reddito conseguito nel periodo d’imposta accertato. Il contribuente impugna la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini ritengono fondato il secondo motivo di doglianza. Per i giudici di legittimità nei casi di accertamento induttivo puro lamministrazione finanziaria è obbligata a considerare anche i costi relativi ai maggiori ricavi contestati nell’atto impositivo.

La Corte Suprema ha sottolineato come il principio secondo cui in tema di accertamento induttivo vi è l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di considerare anche i costi correlati ai maggiori ricavi accertati non trova limitazione dall’art. 109 del TUIR. In base a tale norma le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza, in quanto tale norma disciplina “la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente”.