La Corte di giustizia UE con la sentenza pronunciata nella causa C-835/18 depositata il 2 luglio 2020 intervenendo in tema di interpretazione la direttiva IVA, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità in ordine ai termini per l’emissione, per operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile, di una nota di rettifica ha statuito che “Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo.”

Per i giudici unionali la correzione delle fatture al fine di recuperare l’imposta erroneamente versata, in assenza di frode, può essere eseguita entro i i termini di decadenza o prescrizione anche in presenza di un accertamento definitivo e non più impugnabile. Inoltre in caso di cessioni di beni rientranti nel regime dell’inversione contabile dell’IVA, il rischio di perdita di entrate fiscali connesso all’esercizio del diritto al rimborso viene eliminato.

Il rinvio alla Corte UE veniva disposto dai giudici romeni. Infatti un’impresa di tale stato riceveva un accertamento per il recupero dell’IVA su operazioni di fornitura di colza ad una società tedesca, in quanto l’amministrazione riteneva non applicabile per tale cessione il regime delle cessioni intracomunitarie esenti dall’Iva. Il giudice nazionale, investito della controversia promossa dall’impresa, decideva di rivolgersi alla Corte di giustizia per sapere se una normativa o a una prassi nazionale che non consente ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che, successivamente, si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile, di correggere le fatture al fine di conseguire il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata e versata, per il motivo che il periodo fiscale nel quale sono state effettuate le operazioni era stato oggetto di avviso di accertamento divenuto definitivo, rispetti i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità.

Inoltre per i giudici della UE la domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, il quale, secondo costante giurisprudenza, è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, l’ha effettivamente sopportata.