CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13050

Contributi IVS coltivatori diretti – Avviso di addebito – Notifica a mezzo del servizio postale – Censura attinente alla mancanza di due pagine nella copia dell’avviso consegnata – Vizio non dedotto in sede di ricorso introduttivo – Contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia – Non sufficiente l’utilizzo di clausole di stile e generiche o onnicomprensive – Indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

Rilevato che

la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta da P.C. avverso l’avviso di addebito con il quale gli era stato ingiunto dall’Inps il pagamento di contributi IVS coltivatori diretti;

la Corte d’appello rilevava la correttezza della notifica dell’avviso di addebito, effettuata a mezzo del servizio postale piuttosto che mediante posta elettronica certificata, e, ritenuto inidoneo, perché generico, il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, stante la regolarità della notifica dell’avviso, reputava inammissibile la censura attinente all’asserita mancanza di due pagine nella copia dell’avviso consegnata al debitore, trattandosi di questione non prospettata dinanzi al Tribunale e da far valere, in ogni caso, mediante impugnazione tempestiva;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.C. sulla base di tre motivi;

l’Inps produce procura in calce al ricorso notificato;

Considerato che

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 D.lgs. n. 46/1999 – art. 30 D.lgs. n. 78 del 31/5/2010 – art. 24 Cost. – art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la Corte d’appello aveva palesemente errato a dichiarare inammissibile la doglianza di cui al primo motivo d’appello, con il quale era stata rilevata la violazione dell’art. 30 c. 4 D.Lg.vo n. 78 del 31/5/2010 per la mancanza dell’avvertimento su termini di opposizione e per la mancanza degli altri avvisi imposti dal comma 2 dello stesso articolo, trattandosi di eccezione in senso lato in relazione alla quale l’interesse al rilievo era sorto a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività da parte del Tribunale;

con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 3 comma 4 I. 7/8/1990 n. 241 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che era ravvisabile una ipotesi di errore scusabile determinato dal comportamento della Pubblica Amministrazione, riscontrabile nella mancata indicazione del termine per impugnare;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo alla ritenuta genericità del disconoscimento della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento dell’avviso di addebito;

il primo motivo è manifestamente infondato in base al consolidato principio in forza del quale i motivi formulati con l’opposizione a cartella esattoriale (cui è assimilabile l’avviso di addebito, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I. n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell’Inps) si configurano come “causa petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo è viziata da extra o ultrapetizione (Cass. n. 20003 del 27/07/2018) e un motivo di opposizione non ritualmente proposto in origine non può essere fatto valere nella fase del gravame;

il secondo motivo di ricorso presuppone che possa essere esaminata la questione posta con il primo motivo, sicché segue la stessa sorte del precedente;

anche il terzo motivo è manifestamente privo di fondamento;

risulta, infatti, da quanto riportato in sentenza e nel ricorso per cassazione, che il disconoscimento della cartolina di ricevimento è stato effettuato nei termini che seguono: «dichiara di disconoscere la fotocopia della cartolina di ritorno della notifica dell’avviso di addebito», senza ulteriori specificazioni;

nella descritta situazione correttamente la Corte territoriale ha ritenuto generica la contestazione della conformità all’originale dell’atto, in base al consolidato principio secondo il quale «La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”)» (Cass. n. 27633 del 30/10/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, essendo l’attività difensiva svolta dall’Inps limitata alla sola procura in calce al ricorso notificato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.