CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13784
Iscrizione ipotecaria – Immobili facenti parte del fondo patrimoniale – art. 170 c.c. – Ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo – Debito contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari – Condizioni
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro B.G., impugnando la sentenza della CTR Molise indicata in epigrafe che, accogliendo l’impugnazione del contribuente, aveva annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria relativa a Irpef e altri tributi in quanto apposta su immobili facenti parte del fondo patrimoniale costituito nell’anno 2004.
La parte intimata si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 170 c.c., sul presupposto che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 D.P.R. n.602/1073 (ndr art. 77 D.P.R. n. 602/1973) non è un atto di esecuzione, dovendosi pertanto escludere che l’ipoteca esattoriale sia sottoposta ai limiti sanciti dall’art. 170 c.c. cit.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.170 c.c., rilevandosi che la natura personale dell’obbligazione tributaria e la sua insorgenza nell’ambito dell’attività di impresa non escluderebbero l’inerenza ai bisogni del nucleo familiare.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che ‘…L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata” – cfr. Cass. n. 19884/2016, Cass. n. 1652/2016.
Siffatto indirizzo è stato confermato anche in epoca successiva a Cass.S.U. n. 19667/2014, osservandosi in particolare che ‘…l’iscrizione de qua, da un lato, come è stato rilevato, può essere effettuata solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per procedere all’esecuzione forzata; dall’altro, persegue comunque uno scopo (cautelare e/o coercitivo) che, ai fini che ne occupano e per il modo con il quale si realizza (vincolo reale sul bene), non può considerarsi sostanzialmente diverso da quello esecutivo, ma anzi ne costituisce un quam minus, tale per cui risulterebbe ingiustificata e dissonante la sua sottrazione ai limiti dettati dalla norma nell’ambito di una ponderazione delle contrapposte esigenze di tutela delle ragioni creditorie e di quelle del fondo patrimoniale. cfr. Cass. n. 15012/2017.
Ne consegue che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa-cfr. Cass. n. 20998/2018.
Peraltro, le circostanze non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa – cfr. Cass. n. 23876/2015.
Va rammentato, infatti, che per la verifica circa il fatto che i debiti fiscali rientrino o meno a pieno titolo tra le spese necessarie per la famiglia, il criterio identificativo dei debiti per i quali può aver luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 3738/2015, Cass. n. 5369/2020).
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha inoltre più volte affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. Cass. n. 17076/2017, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 4011/2013, Cass. 29/01/2016, n. 1652; Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998, Cass. n. 15012/2017) sicché il debitore deve dimostrare che il debito in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore che ha iscritto l’ipoteca, Cass. n. 25443/2017 ha da ultimo ribadito che “…grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.”.
Orbene, a tali principi non si è compiutamente attenuto il giudice di merito.
Ed invero, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che il debito fiscale fosse estraneo ai bisogni familiari sull’assunto che lo stesso, attenendo a tributi, sanzioni amministrative e contributi previdenziali gravasse solo sul contribuente, attenendo il debito a “posizione esclusiva e personale del medesimo non ricadente sui membri della propria famiglia”, aggiungendo che l’amministrazione era ben consapevole dell’estraneità dei debiti tributari alla famiglia del contribuente “trattandosi di debiti contratti dal medesimo per finalità ovvero scopi del tutto avulsi rispetto ai bisogni e agli interessi familiari.”
In tal modo il giudice di appello non si è pienamente conformato ai principi espressi da questa Corte in tema di onere della prova e di dimostrazione dell’estraneità del debito tributario dai bisogni attinenti al nucleo familiare, incorrendo nei prospettati vizi dedotti dalla ricorrente laddove ha ritenuto che la riferibilità del debito inerente all’attività imprenditoriale fosse elemento dirimente ai fini dell’esclusione della legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni ricadenti nel fondo patrimoniale e, per altro verso, non ha evidenziato gli elementi che il contribuente avrebbe offerto per dimostrare che il debito fiscale fosse estraneo ai bisogni familiari.
Inoltre, la circostanza che il carico sulla base del quale era stata iscritta l’ipoteca dipendesse da omissione dei contributi previdenziali, tasse e sanzioni non poteva ex sé dimostrare che esso non fosse sorto per bisogni estranei al nucleo familiare.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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