MINISTERO INTERNO – Circolare 04 luglio 2020, n. 8827

Affollamento in locale di pubblico spettacolo – quesito

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si evidenzia, preliminarmente, che la capienza del locale di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

In linea con le indicazioni fomite con circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020 relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, si ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando VF di Venezia, si possa procedere, nell’ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell’entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell’attività per il controllo del numero degli occupanti.

Allegato 1

affollamento in locale di pubblico spettacolo – quesito

Il professionista _________, con la nota che ad ogni buon fine si allega, chiede se un locale ad uso discoteca, già autorizzato sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, possa, per alcune serate o periodi dell’anno dichiarare un affollamento inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M. 19.08.1996. La richiesta è motivata dal fatto che in quei periodi o serate l’afflusso è sicuramente inferiore alla massima capienza e, in ogni caso, sarà assicurato il controllo del massimo affollamento con un idoneo sistema di gestione degli ingressi ed uscite. Non sono previste riduzioni delle aree a disposizione del pubblico. L’autorizzazione ad un affollamento inferiore consentirebbe una consistente riduzione dei costi, in quanto sarebbe riducibile sia il numero di addetti interno, in base alla valutazione dei rischi, sia il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando.

Questo Comando, per quanto di competenza, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, ritiene sia possibile autorizzare affollamenti inferiori. Gli stessi dovranno essere autorizzati anche dalla Commissione di Vigilanza.

Allegato 2

Quesito di Prevenzione Incendi Attività 65

Spettabile comando provinciale di Venezia, con la presente il sottoscritto professionista antincendio chiede un chiarimento sulla possibilità di riduzione del massimo affollamento per le attività 65-Locali di pubblico spettacolo.

Più precisamente il caso in questione riguarda un locale che ha ottenuto nel 2019 il CPI con l’adeguamento al D.M. 19.08.96, per un massimo affollamento calcolato con i parametri del succitato decreto di 3.800 persone

Tale locale in alcune giornate, presenta un afflusso molto inferiore alla capacità massima autorizzata per cui il gestore, con l’obiettivo di contenere e ridurre le spese di gestione, attraverso l’impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza e non chiedendo il servizio di vigilanza Vigili del Fuoco, invece che chiudere il locale, chiede di poter limitare per quelle determinate serate l’affollamento a un numero predefinito al di sotto delle 1500 persone, la limitazione avverrà tramite un sistema preciso di controllo degli accessi e uscite al fine di avere sempre la contezza delle persone all’interno e senza superare il numero massimo consentito.

Si chiede quindi, alla luce della normativa vigente, in particolare anche quanto previsto dal nuovo codice di Prevenzione Incendi in merito alla possibilità di ridurre l’affollamento massimo calcolato in base all’indice di affollamento massimo, se risulta possibile applicare tale riduzione e, nel caso positivo, con quali modalità.