CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14073

Esposizione ad amianto – Certificazione INAIL – Rivalutazione contributiva – Prova in ordine all’esposizione qualificata alla sostanza morbigena

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.T. volta ad ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in relazione al periodo dal 9 dicembre 1980 al 31 dicembre 1990 in cui aveva lavorato presso la società da ultimo denominata Spa ABB Energy Automation, esposizione già riconosciuta con certificazione INAIL successivamente revocata.

2. La Corte territoriale disattendeva le argomentazioni dell’appellante secondo le quali il Tribunale aveva omesso di motivare sulla illegittimità della revoca della certificazione all’esposizione ad amianto rilasciata dall’INAIL argomentando che tali certificazioni possono avere valore in quanto il loro contenuto non sia messo in discussione dal medesimo ente rilasciante, mentre nel caso la dichiarazione originaria – a prescindere dalla legittimità dell’annullamento – non poteva avere valore certificativo dell’esposizione in quanto essq. presuppone un quadro di certezza, tanto più in presenza di parere negativo del Contarp. Confermava la valutazione del Tribunale secondo la quale non era stata raggiunta la prova in ordine all’esposizione qualificata alla sostanza morbigena.

3. Per la Cassazione della sentenza M.T. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

4. La difesa del Toscano ha depositato memoria nella quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’Inps riconosciuto l’esposizione per il periodo richiesto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 112 della I. n. 190 del 2014.

Considerato che

5. l’intervenuto riconoscimento stragiudiziale da parte dell’Inps del diritto azionato in causa, con la correlata richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire: l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013).

6. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della normativa sopravvenuta contenuta nel comma 112 della I. n. 190 del 23/12/2014.

7. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto «la ratio dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatolo si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. n. 19464 del 2014; Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.