ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 09 luglio 2020, n. 1284

Adeguamento delle operazioni già ammesse ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge del 5 giugno 2020, n.40

Per opportuna informazione si comunica che a partire dal 7 luglio è possibile inviare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI in via massiva le richieste di modifica delle coperture concesse sui finanziamenti di cui alla lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità, in relazione agli adeguamenti apportati agli stessi finanziamenti in termini di importo e durata ai sensi della cennata Legge n. 40/2020.

In particolare, qualora l’operazione di adeguamento del finanziamento avvenga attraverso l’erogazione di un nuovo prestito ad estinzione di quello precedente ovvero attraverso la stipula di un addendum al contratto del finanziamento originario, il caricamento delle richieste di modifica della garanzia dovrà avvenire mediante la funzionalità “FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML” disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia e seguendo le istruzioni contenute nella Guida all’invio delle richieste di variazione delle operazioni ammesse ai sensi della lettera m).

Si sottolinea che anche nel caso in cui l’adeguamento riguardi una sola operazione dovrà essere utilizzata la predetta funzionalità; non saranno accettate richieste di adeguamento inviate tramite Allegato 5.

Per l’abilitazione alla procedura e per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto “FEA”.

La modifica della garanzia nelle ipotesi in discorso è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione da parte del Gestore del Fondo. Il soggetto finanziatore può procedere all’adeguamento del finanziamento, subordinatamente alla verifica formale dei requisiti richiesti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.

Qualora, l’adeguamento dell’operazione creditizia alle nuove condizioni avvenga con l’erogazione al soggetto beneficiario di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un nuovo contratto di finanziamento distinto dal precedente e con un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo in relazione a quest’ultimo.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.