INPS – Circolare 08 luglio 2020, n. 83
Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei concedenti.
INDICE
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Riduzione degli oneri sociali
- Riduzione del costo del lavoro
- Contributi INAIL
- Salari medi provinciali
- Agevolazioni per zone tariffarie
- Modalità di pagamento
- Tabella aliquote contributive
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2020, per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto, le aliquote per l’anno 2020 sono così di seguito fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 | ||
---|---|---|
Concedente | Concessionario | Totale |
20,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 29,19% |
- Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive | |
---|---|
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
- Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
---|---|
Esonero ex articolo 1, commi 361 e 362, L. 266/2005 | 1,00% |
- Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
---|---|
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
- Salari medi provinciali
Il comma 785 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha autenticamente interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2020, le retribuzioni medie sono state stabilite con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020.
- Agevolazioni per zone tariffarie
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), dispone che: “A decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2020 continuano, pertanto, ad essere così quantificate:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
---|---|---|
Non svantaggiati | — | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
- Modalità di pagamento
La contribuzione dovuta deve essere versata in quattro rate, utilizzando il modello F24.
I termini di scadenza per il pagamento delle rate sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
- Tabella aliquote contributive
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Allegato
Tabella aliquote PC/CF anno 2020
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
---|---|---|---|
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 29,19% | 20,35% | 8,84% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,00% | -1,00% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 44,6365% | 35,7965% | 8,84% |
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