La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14047 depositata il 7 luglio 2020 intervenendo in tema di tassabilità dell’indennità di trasferta ha statuito che in tema di indennità di trasferta va applicato anche ai dipendenti cantieristi il principio secondo cui “per quanto riguarda la prestazione lavorativa in situazione di trasferta normalmente essa comporta un maggior disagio, che deve essere appositamente compensato, sicché la relativa indennità generalmente ha una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui venivano notificati cinque avvisi di accertamento per la violazione degli obblighi relativi alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, la mancata esecuzione delle ritenute alla fonte su parte dei compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti, la violazione degli obblighi relativi alla contabilità per irregolare tenuta delle scritture contabili, avendo omesso di indicare nel Libro paga tutte le voci retributive corrisposte ai dipendenti e da sottoporre a tassazione. La società contribuente avverso tali atti impositivi ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTR con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello hanno tenuto conto del tipo di attività della società in questione impegnata in lavori di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie località, per cui era normale che i lavoratori dipendenti fossero necessariamente trasferiti da una sede ad un’altra per cui parte del relativo compenso inserito in busta paga avesse natura risarcitoria e quindi esclusa dall’imponibile fiscale. L’Amministrazione finanziaria proponeva, avverso la sentenza della CTR, ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Per l’Agenzia delle Entrate la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo della prestazione lavorativa, ai fini della corretta applicazione dell’art.51 comma 5 del Dpr 917/86, è necessario che la sede di assunzione del dipendente sia il luogo in cui il lavoratore è chiamato normalmente a svolgere la propria attività lavorativa. Se invece, il dipendente svolge normalmente la propria attività in altro luogo, e la sede di assunzione rappresenta solo il riferimento per la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, le somme corrisposte al dipendente, a titolo di indennità di trasferta sono imponibili e non godono dell’esenzione prevista dalla normativa di riferimento.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo di ricorso e dichiarano assorbito il secondo. I giudici di legittimità criticano la sentenza impugnata affermando che la stessa muove da una nozione arcaica di retribuzione quale corrispettivo della mera prestazione lavorativa, sicché tutto ciò che non è mirato direttamente a tale compenso risulterebbe fuori dal sinallagma contrattuale. In realtà la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte da tempo hanno chiarito che il nesso di corrispettività esistente tra l’obbligazione di prestare la propria attività lavorativa e quella relativa alla retribuzione assume una connotazione particolare, rispetto alla corrispettività propria dei contratti di scambio, in quanto deve tenersi conto dell’implicazione della persona del lavoratore nell’adempimento dell’obbligazione di lavorare e della funzione che, di conseguenza, la retribuzione assolve quale mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.
Pertanto la retribuzione non costituisce quindi soltanto il corrispettivo della effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell’impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell’interesse altrui. Inoltre la retribuzione deve essere commisurata non solo al risultato produttivo ed al tempo impiegato, ma altresì alle condizioni soggettive ed oggettive in cui tale risultato si consegue.
Per la Suprema Corte compete al giudice del merito, avendo le indennità di trasferta erogate dal datore di lavoro ai dipendenti addetti ai cantieri che svolgono attività di manutenzione e ristrutturazione presso clienti con sedi in vari località, l’individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva, il quale non è vincolato dal nomen juris usato dal contratto collettivo o dalle parti.