La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14572 depositata il 9 luglio 2020 è intervenuta in tema di deduzione integrale dei costi di manutenzione del software e dell’inerenza dei costi per l’autovettura riaffermando che “l’inerenza all’impresa dei costi per le autovetture va valutata in concreto, con riferimento alla natura ed all’uso dei mezzi nell’ambito dell’impresa stessa […] anche in considerazione dell’acquisto ben anteriore dell’autovettura rispetto all’acquisto della farmacia, era onere del contribuente, che inequivocamente ha dichiarato l’uso promiscuo del mezzo, dimostrare in cosa si concretizzasse la funzione strumentale dell’autovettura rispetto all’esercizio dell’attività economica esercitata.”
Inoltre la Suprema Corte ha ribadito, in ordine alla integrale deducibilità del software anche senza contratto scritto essendo sufficiente la sola fattura, che “la norma non impone alcun limite alla prova del rapporto negoziale di manutenzione dei beni, sicchè correttamente, secondo la disponibilità del materiale probatorio allegato al giudizio, ha ritenuto integrata la dimostrazione che quella spesa afferisse ad una fattispecie collocabile nell’ultimo periodo della norma.”
La vicenda ha riguardato un contribuente titolare di una farmacia a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento on cui era rideterminato il reddito dell’impresa recuperando a tassazione i costi sostenuti per carburante e spese di manutenzione dell’autovettura, dei costi sopportati per l’acquisto di un telefonino, nonchè degli importi corrisposti a titolo di rendita vitalizia, costituita quale corrispettivo per la cessione della farmacia. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata accogliendo accogliendo le ragioni del contribuente solo per i costi sostenuti per l’assistenza del software aziendale e ritenendo legittimo per il resto l’accertamento. Il contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettano sia il ricorso principale del contribuente che quallo incidentale dell’Agenzia.