CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15260

Tributi – Accertamento – Notifica – Irreperibilità temporanea – Invio raccomandata informativa – Perfezionamento della notifica – Decorrenza dei termini di ricorso

Considerato che

Il ricorrente, in un unico, cumulativo motivo, denuncia <<illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890/82 – nullità della notifica dell’atto di accertamento – lesione dei principi dello statuto dei diritti del contribuente – rilevanza dell’errore scusabile – tempestività nella presentazione del ricorso- error in judicando al sensi dell’art.360, comma 1, n°3 c.p.c.>>.

Premette in fatto che il 3 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate di Pavia aveva notificato, unitamente e contestualmente ad altri due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, l’avviso di Accertamento n°T9V01H203071, per l’anno d’imposta 2005, con il quale accertava, a carico del ricorrente, una maggiore IRPEF pari a € 31.565,00, una maggiore addizionale regionale pari a € 1.210,00 e una maggiore addizionale comunale pari a € 356,00, ed era stata irrogata la sanzione unica di€ 33.131,00.

Il 2 marzo 2011 erano stati depositati tre ricorsi avverso i suddetti tre avvisi di accertamento.

Rinviata la prima udienza di trattazione per la proposta del contribuente di una definizione giudiziale ex art. 48 d.lgs 546/’92 di tutte e tre le controversie, l’Ufficio denunciava l’inammissibilità di due dei tre citati ricorsi per tardiva presentazione degli stessi, accogliendo la proposta di conciliazione solo per l’anno 2007 e sostenendo che i ricorsi per gli anni 2005 e 2006 erano stati presentati il sessantunesimo giorno dalla compiuta giacenza del piego presso l’Ufficio postale, che il 21dicembre 2010 avrebbe inviato una raccomandata di avvenuto deposito della ” … raccomandata relativa al provvedimento impositivo presso gli Uffici postali ai fini del ritiro”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, in primo grado, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in grado d’appello, avevano dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili in quanto tardivamente proposti.

La Commissione Tributaria Regionale ha giustificato la sua decisione sostenendo che “dalla cartolina postale di ritiro dell’atto, prodotta dalla stessa parte appellante, si evince che il postino ha portato l’atto per la consegna al destinatario il giorno 20 dicembre 2010, non ha reperito il predetto destinatario ed ha immesso l’avviso nella cassetta postale. Il giorno successivo 21 dicembre 2010 ha inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito con raccomandata n. 76494134157-4 ed ha quindi depositato l’atto presso l’Ufficio postale: il destinatario ha recuperato l’atto in data 3 gennaio 2011”.

Da ciò la certezza che, a norma dell’art. 8, comma 4, della legge 890/82, la notifica si era perfezionata.

Il ricorrente sostiene la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, quale conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n.890/82, relativo all’attività di notificazione degli atti a mezzo posta. Deduce la decorrenza del termine dalla data del 3 gennaio 2011, nella quale incontestatamente il plico fu ritirato dall’Ufficio postale, e la sua ignoranza in ordine alla spedizione, in data 21 dicembre, della raccomandata di avviso di deposito dell’atto.

Il motivo è palesemente infondato.

In questo caso, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 890/82, l’atto si intende notificato, e comincia quindi a decorrere il termine per la sua impugnazione, dal giorno di spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto all’Ufficio postale. Una volta ritirato, il 3 gennaio, il plico proveniente dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente avrebbe dovuto ricostruire il procedimento, complesso ma puntualmente descritto dal legislatore, in base al quale si perfeziona il procedimento di notificazione di un atto per il suo destinatario. Sul punto è consolidato l’orientamento di questa Corte, che ha ritenuto che la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazione (Cass., 26088/2015; Cass., 6242/2017; Cass. 15374/2018).

Non rileva che l’Agente della riscossione, nella cartella successivamente notificata, abbia ritenuto l’avviso notificato il 3 gennaio 2011, perché si tratta anche in questo caso di una ricostruzione errata del procedimento.

La correttezza del procedimento notificatorio rende irrilevanti e infondate tutte le doglianze espresse dal ricorrente con riguardo allo statuto del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, all’Agenzia delle Entrate, le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.