CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15348
Contributi previdenziali omessi – lscrizione a ruolo – Dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti e assistite da sufficiente grado di attendibilità – Riscontro documentale nei fogli presenza regolarmente vidimati – Valutazione delle prove – Principio del libero convincimento
Rilevato che
1. con sentenza in data 3 giugno 2014, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, svolta dalla s.r.l. G.B., avverso l’iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali omessi nel periodo 2002- 2003 e somme aggiuntive;
2. per la Corte di merito, premesso che il primo giudice aveva rigettato l’opposizione sul presupposto dell’acquisita prova documentale della pretesa creditoria per evasione contributiva in riferimento a 38 lavoratori per i quali erano stati versati contributi inferiori rispetto alle ore lavorate risultanti dai fogli presenza, riteneva fondata la pretesa creditoria dell’INPS sulla scorta del compendio probatorio, non contrastato da elementi diversi forniti dalla società, costituito dai fogli presenza, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti e assistite da sufficiente grado di attendibilità, per avere trovato riscontro documentale nei fogli presenza regolarmente vidimati;
3. in riferimento all’importo complessivamente richiesto con la cartella opposta, ritenevano i giudici del gravame che trovava titolo, a fronte della somma per contributi evasi di euro 66.707,00, nelle somme aggiuntive previste per legge ed interessi di mora, come evincibile dalla formulazione dettagliata degli addebiti riportata nella cartella opposta;
4. avverso tale sentenza la s.r.l. G.B. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;
Considerato che
5. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di merito attribuito alla società l’onere di provare l’infondatezza della pretesa dell’ente previdenziale, ponendo a suo carico la prova di aver versato la contribuzione su tutte le giornate registrate sui fogli presenza e, in sintesi, la prova in merito all’an e al quantum della pretesa laddove spettava all’ente provare la conformità a legge dell’importo dei contributi richiesti, delle somme aggiuntive e lo svolgimento, da parte dei lavoratori, di prestazioni ulteriori rispetto a quelle registrate sui fogli presenza,
6. il ricorso è da rigettare;
7. tutti i motivi sono volti a confutare la statuizione impugnata, i cui passaggi argomentativi sono riportati nei paragrafi che precedono, tentando di introdurre, inammissibilmente in questa sede dì legittimità, una valutazione delle risultanze acquisite e un diverso apprezzamento dei fatti posti a fondamento del convincimento della decisione;
8. la doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (v., per tutte, Cass. n. 9593 del 2017);
9. quanto alla valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito deve essere censurata attraverso il paradigma del difetto di motivazione e nei limiti consentiti, ora, dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (v., fra le tante, Cass. n. 23940 del 2017);
10. inoltre, il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 cod.civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Cass. n. 739 del 2010);
11. in ogni caso, spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 9593 del 2017 cit., e i precedenti ivi richiamati);
12. vale anche aggiungere che è rimasta priva di censura l’affermazione della Corte di merito per cui il compendio probatorio acquisito non è stato contrastato con elementi diversi forniti dalla società la quale, peraltro, solo in questa sede, con la richiesta di un inammissibile apprezzamento nel merito, assume mancare del tutto la prova in riferimento a diciassette lavoratori;
13. le spese vengono regolate come da dispositivo;
14. ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.