La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 21353 depositata il 17 luglio 2020 intervenendo in tema di reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 316-ter, cod. pen. ha statuito che “qualora il profitto conseguito attraverso il reato venga meno, successivamente a questo, per una condotta riparatoria posta in essere volontariamente dal reo, la cosa pericolosa esce dal circuito dell’economia legale e non v’è, perciò, alcuna ragione che giustifichi l’ablazione.”
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro accusato di aver compensato con propri debiti, il rimborso di somme dovute a titolo di indennità ad una propria dipendente, avendone falsamente comunicato all’ente previdenziale l’avvenuta corresponsione, in realtà non avvenuta. Il Giudice dell’udienza preliminare condannava l’imputato per i reati ascritti e disponendo la confisca del profitto del reato, a norma dell’art. 322-ter, comma 1, cod. pen., nella misura delle somme oggetto d’indebita compensazione. L’imputato avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso in cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui è stata disposta la confisca poiché, avendo successivamente corrisposto all’avente diritto le somme dovutele, egli non avrebbe conseguito alcun profitto dal reato.
Gli Ermellini annullano la sentenza senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro. In particolare i giudici di legittimità dichiarano ammissibile il ricorso ribadendo che “In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione della confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione” ricordando anche che per profitto del reato è inteso il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.
Per i giudici del palazzaccio hanno ritenuto che nei casi in cui l’imprenditore corrisponde al dipendente gli importi che asserisce di aver anticipato per conto dell’Inps e indebitamente compensati con propri debiti, viene meno la confisca sui suoi beni.