ORDINANZA MINISTERIALE 24 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Ingresso nel territorio nazionale da Bulgaria e Romania
1. Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
2. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le limitazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e di cui all’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020.
3. L’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui al comma 1 non si applica all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
Art. 2
Efficacia
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
—
Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n.241.
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