CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16141
Illegittimità del licenziamento – Tardività del deposito del reclamo – Eccezione di costituzionalità dell’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 già sollevata in sede di gravame
Fatti di causa
Con sentenza del 19 giugno 2018, la Corte d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo con riguardo alla domanda avanzata da R.G.B. nei confronti di F. S.p.A,, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, dichiarava inammissibile il reclamo, motivando in relazione alla tardività del deposito del relativo atto, che, soggetto al termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nella specie effettuata il 28.9.2017 con conseguente scadenza del termine il 28.10.2017, risultava essere avvenuto il successivo 7.2.2018.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte territoriale omesso di motivare sul rigetto dell’eccezione di costituzionalità dell’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 già sollevata in sede di gravame.
Con il secondo motivo, il ricorrente reitera la censura di nullità della sentenza impugnata sotto il diverso profilo della lesione del proprio diritto alla difesa ed al contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per non aver la Corte territoriale disapplicato l’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 di cui il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità costituzionale.
Infine il ricorrente ripropone in questa sede la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost e 7 CEDU per il tramite della norma interposta di cui all’art. 117 Cost.
Va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del primo motivo per risolversi la censura in una petizione di principio stante la mancata indicazioni di quelle che sarebbero state considerate le carenze argomentative con riguardo alle ragioni di incostituzionalità della norma esposte dal ricorrente nel giudizio in questione rispetto all’ampia motivazione desunta aliunde ma puntualmente ritrascritta su cui la Corte territoriale ha fondato il rigetto della proposta eccezione di costituzionalità.
Va, quindi, ribadito il rigetto dell’eccezione qui rinnovata stante la manifesta infondatezza dell’argomento cui fa ricorso il ricorrente per cui l’onere dell’osservanza del termine breve di impugnazione, il cui operare è sottratto all’iniziativa di parte, in cui si traduce la notifica della sentenza ed è invece correlato al dato oggettivo dell’intervenuta comunicazione della sentenza, onere la cui fissazione si riconosce rientrare nell’ampia sfera di discrezionalità del legislatore/ comporterebbe il superamento dell’unico limite a questi opponibile dato dalla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, risultando eccessivamente gravoso a motivo del suo non essere giustificato dalla ratio della norma che si riconosce essere quella di assicurare alle controversie aventi ad oggetto il licenziamento un procedimento funzionale ad una più celere decisione e dunque alla piena soddisfazione delle esigenze di giustizia garantita dall’ordinamento interno ed internazionale.
Di contro, inammissibile risulta il secondo motivo, non essendo il giudice investito di alcun potere di disapplicazione di norme di legge in vigore, con riferimento alle quali gli è consentita esclusivamente la prospettazione della questione di costituzionalità ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.