AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 28 luglio 2020, n. 262364/RU
Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA
Decisione della Commissione Europea n. 2020/1101 del 23 luglio 2020 recante modifica della Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID‐19 nel corso del 2020.
Nell’alveo degli strumenti legislativi del vigente ordinamento unionale e nazionale che contengono specifiche previsioni applicabili a situazioni come l’attuale emergenza epidemiologica in corso, ai sensi degli artt.76 del Regolamento n.1186/2009 e 53 della Direttiva CE n.132/2009, in data 3 aprile u.s., la Commissione europea ha adottato la Decisione n.491/2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA per le importazioni, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 luglio 2020, di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, fissando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio in parola.
A tal proposito, con Determinazione prot. n. 107042/RU di pari data, l’Agenzia ha definito le procedure operative ai fini dell’accesso alla suddetta esenzione da parte degli Enti e Organizzazioni aventi titolo e relativamente alle fattispecie di importazioni contemplate nella Decisione stessa.
Successivamente, al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle importazioni di tali merci da parte degli Enti/Organizzazioni beneficiari, con la Circolare 19/2020 del 9 luglio u.s., è stata resa nota l’introduzione di nuove applicazioni informatizzate utili a sostituire gli adempimenti e le formalità cartacee introdotte dalla summenzionata Determinazione, sia con riguardo all’approvazione e all’iscrizione dei soggetti ad apposito Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia.
Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza, a seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri conclusasi lo scorso 24 giugno, la Commissione Europea ha ritenuto necessario prorogare la validità della misura agevolativa già introdotta con la Decisione UE n.491/2020 recando una modifica alla suddetta disposizione, mediante pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L241 del 27 luglio, della Decisione UE n.1101/2020.
Pertanto, con Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020, l’Agenzia, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della Decisione UE n.491/2020, ha disposto l’estensione dell’efficacia temporale delle esenzioni di cui alla Determinazione prot. n. 107042/RU del 3 aprile u.s., ammettendo al beneficio in parola anche le operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020.
Giova rammentare dunque che, non essendo mutato nulla con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, restano invariate:
– le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio, essendo l’ambito circoscritto alle importazioni effettuate da o per conto di:
– Organizzazioni statali inclusi Enti statali, Enti pubblici e altri Organismi di diritto pubblico;
– unità di pronto soccorso;
– altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle Autorità competenti;
– le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione: la distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di esserlo o comunque impegnate nella lotta contro la pandemia;
– l’impegno a non prestare, cedere o vendere a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e a non destinare le merci ad usi diversi da quelli sopra menzionati, ai sensi degli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n.1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE.
Alle operazioni della specie sono applicabili le modalità operative fornite con le istruzioni contenute nella sopra richiamata Circolare 19/2020, alla quale si fa rimando per ogni approfondimento del caso.
Si ribadisce che le importazioni in esenzione sono oggetto di un particolare regime di controllo a posteriori per il quale, all’emergere di irregolarità di natura amministrativa e/o penale, seguiranno le sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.