UE – Decisione 20 luglio 2020, n. 2020/1109

che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/2455

La direttiva (UE) 2017/2455 è così modificata:

1) l’articolo 2 è così modificato:a) il titolo è sostituito dal seguente:«Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021»;

  1. b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:«Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:»;

2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:«Articolo 3Modifica della direttiva 2009/132/CE. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.»;

3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è modificato come segue:a) il secondo comma è sostituito dal seguente:«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

  1. b) il quarto comma è sostituito dal seguente:«Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 10 luglio 2021.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/1995

All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1995, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2021.».

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.