ORDINANZA MINISTERIALE 30 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale
1.All’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay».
2.Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020.
3.La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa.
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Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.