CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16371
Accertamento – Deduzione delle perdite pregresse – Ripresa della tassazione – Condizioni
Fatti di causa
1. Con avviso di accertamento notificato il 6 novembre 2008 alla R. spa (poi incorporata nell’odierna controricorrente R. p. spa) veniva ridotta la perdita di esercizio dichiarata per il 2004 e, conseguentemente ripresa a tassazione la somma derivante dal maggior utile accertato.
Il provvedimento impositivo trovava origine nella verifica sulla H.R. spa svolta tra il 15 novembre ed il 20 dicembre 2007, specificamente sull’adempimento delle disposizioni sul consolidato nazionale di cui agli art. 117 e 129 d.P.R. n. 917/1986.
Nel particolare, l’incrocio dei dati aveva condotto l’Ufficio a rilevare un’errata quantificazione del pro rata patrimoniale ex art. 97 e 98 d.P.R. n. 917/1986 citato, con conseguente aumento della quota di indeducibilità degli interessi. La riduzione della perdita della partecipata si rifletteva sul consolidato.
Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso la contribuente, trovando ragione in primo grado, poi confermato in appello, principalmente sull’argomento di stretta interpretazione della disposizione normativa che individua i casi in cui le perdite pregresse non si possono portare in deduzione.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo di gravame, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l’unico motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 97 e 98 d.P.R. n. 917/1986, nel particolare censurando che la CTR abbia adottato un’interpretazione meramente letterale delle disposizioni, tale da tradirne lo spirito teso ad evitare che possano essere portate a deduzione delle perdite “provvisorie”, sicché non si considerano le perdite che siano state ripianate entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello in cui si sono verificate, con ricostituzione del patrimonio meditante accantonamento di utili o conferimenti in danaro o natura. A tale eventualità l’Ufficio equipara la mancata esposizione in bilancio della perdita, dando significato univoco a tale circostanza: se la perdita non appare (più) in bilancio, deve ritenersi assorbita.
Questa Corte ha già ritenuta abusiva la condotta della “capitalizzazione sottile” o “thin cap”, ove soci qualificati prestano ad interesse il denaro necessario al funzionamento dell’impresa, che resta sottocapitalizzata rispetto al proprio oggetto sociale ed in questo modo là deduzione degli interessi passivi sul prestito porta ad ulteriore vantaggio fiscale, oltre alla minor immobilizzazione di capitale (cfr. Cass. VI – 5 n. 26489/2013; Cass. V, n. 21791/18). Peraltro, qui il tema del decidere è diverso ed attiene all’interpretazione dell’art. 98, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ove per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato, si deve tener conto, tra l’altro, “delle perdite subite in misura in cui entro la data di approvazione deI bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto meditante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura”.
2. Occorre ricordare che nel nostro ordinamento, sia per i profili di diritto commerciale, sia per i profili di diritto tributario che qui specificamente interessano, la regola generale sia quella della deducibilità delle perdite (art. 12 dip. prel.); costituisce quindi eccezione l’indeducibilità delle perdite che vengano integrate entro i due anni (art. 14 dip. prel.), poiché il legislatore ritiene che tale rapida trasformazione o assorbimento sia indice di mera apparenza senza realtà, di una perdita fittizia, esposta solo per consentire una deduzione; questa eccezione non può subire analogia equiparando alle perdite reintegrate entro due anni in modo “tracciabile” ed espressamente descritto dalla norma (cioè con accantonamento utili, esecuzione conferimenti in danaro o natura) anche le perdite che non appaiono più in bilancio, ritenendole presuntivamente assorbite in via definitiva. Si tratta di interpretazione analogica vietata per le norme eccezionali (art. 14 disp. prel.).
La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi ermeneutici in tema di norme eccezionali, mantenendone la stretta applicazione ed aderenza al teso.
Il ricorso è dunque infondato e dev’essere rigettato.
Le spese possono essere compensate attesa la particolarità del caso ed in assenza di precedenti specifici in materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese per tutti i gradi di giudizio.