La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15538 depositata il 21 luglio 2020 intervenendo in tema di accertamenti fondati su indagini bancarie ha ribadito che “L’operato dell’Ufficio si è fondato sull’articolo 32 del d.P.R. 600/73, che stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti nel corso degli accessi presso gli istituti di credito e finanziari sono posti a base delle rettifiche degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta oppure che non hanno rilevanza allo stesso fine. La norma pone una presunzione legale che spetta al contribuente superare con una prova analitica contraria, che può anche essere affidata a presunzioni.”
La vicenda ha riguardato un contribuente, esercente la vendita di prodotti di monopolio con annesso bar, che a seguito di indagini bancarie gli fu notificato un avviso di accertamento. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure annullarono l’atto impugnato, in quanto ritennero che il contribuente avesse giustificato versamenti in contanti. L’Agenzia delle Entrate impugnarono la decisione della CTP con ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata. L’Ufficio impugnava, la sentenza della CTR, con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che le sentenze di merito hanno eluso la motivazione dell’atto impositivo e i motivi dell’appello proposto dall’Ufficio, trascurando il dato di partenza, costituito dalla mancata giustificazione di versamenti bancari. In particolare, per i giudici di legittimità, i giudici di merito avevano omesso di valutare il dato oggettivo, costituito dall’entità di versamenti in conto corrente superiore a quella giustificata, sul quale prima il p.v.c. e dopo l’atto impositivo si erano essenzialmente fondati.
Pertanto i giudici del palazzaccio hanno ritenuto legittimo l’accertamento fondato su indagini finanziarie quando il contribuente si limita a dedurre la corrispondenza tra i versamenti recuperati a tassazione e gli importi dichiarati a bilancio. In quanto manca l’analiticità della prova contraria richiesta dalla norma ed avallata dalla giurisprudenza di legittimità.