CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2020, n. 16602
Pensione di inabilità civile – Riconoscimento – Determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, ha accolto la domanda dell’attuale intimato volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile, da giugno 2010 a luglio 2011, negata dall’INPS, in riferimento a tale periodo, per superamento del limite reddituale;
2. per la Corte di merito il requisito reddituale, per l’accesso alla prestazione, andava verificato alla stregua del reddito effettivamente disponibile dall’invalido, argomentando dal tenore letterale dell’art. 14- septies del d.l. n. 663 del 1979, e dunque rilevava esclusivamente il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili;
3. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui C. A.L. ha resistito con controricorso;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge, l’ente previdenziale assume che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, con esclusione dei soli oneri deducibili espressamente esclusi da norme speciali, nel cui novero non rientrano le spese mediche costituenti oneri detraibili e non deducibili, come ritenuto, invece dalla Corte di merito (primo motivo); che la Corte di merito ha errato nel prendere in considerazione il solo reddito del richiedente versando in periodo antecedente al 28 giugno 2013 dal quale valeva il nuovo criterio, introdotto dall’art. 10, co. 5 del d.l. n. 76 del 2013 conv. in l. n. 99 del 2013, del reddito personale, in luogo di quello del nucleo familiare valido fino ad epoca precedente il detto discrimine temporale, come nella specie;
5. il ricorso è inammissibile perché incentrato su profili – la distinzione tra oneri deducibili e spese detraibili, oltre alla tipologia di questa ultime, e la rilevanza o meno del reddito del nucleo familiare agli effetti della soglia reddituale rilevante per l’invalido aspirante alla pensione di inabilità – che non risultano trattati nella sentenza impugnata e l’ente previdenziale, in violazione del principio di autosufficienza, non precisa di averli sottoposti, in quali termini e in quale atto difensivo al giudice del merito, sicché devono considerarsi sollevati per la prima volta dinanzi a questa Corte;
6. l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino, come nella specie, una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (v., ex multis, Cass. n.9812 del 2002);
7. segue, coerente, la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
8. ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.