AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 agosto 2020, n. 257
Articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante esercita l’attività … e svolge attività esente IVA ex art. 10, n. 11) del dpr n. 633/72.
Dal 1° agosto 2019 si è quotata sul mercato AIM, sostenendo costi per la quotazione per circa …euro.
La società ritiene di aver diritto al “credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI ex art. 1, comma 89, legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Quanto all’IVA, l’interpellante “si pone il problema di includere o meno l’importo del tributo, indetraibile ex art 19 del dpr 633/72 a concorrenza dei costi di consulenza relativi alla quotazione e quindi agevolabili”.
La società specifica che “operando nel…, fattura pertanto sempre in esenzione e non detrae l’IVA su nessun acquisto”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che tra i costi ammissibili al credito d’imposta per le spese di consulenza relativa alle quotazioni delle PMI concorra anche l’IVA indetraibile per effetto dell’attività svolta. Secondo la società interpellante depongono in tal senso:
1) i principi generali del diritto, con riguardo al trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, dell’IVA indetraibile;
2) i chiarimenti di prassi relativi alla cd. “Tremonti ter” e l’ammissibilità di computare l’IVA indetraibile per la determinazione del “credito di imposta su investimenti pubblicitari” sancita dal Consiglio dei ministri.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si evidenzia preliminarmente che il presente parere è reso in base alle informazioni e ai documenti prodotti dalla società, qui assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Non costituisce altresì oggetto del presente interpello la verifica e il possesso dei requisiti per beneficiare del credito d’imposta di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In ordine alla prospettata fattispecie, l’articolo 1, comma 89, della citata legge n. 205 del 2017 riconosce alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 – che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
In Italia, tra i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob e gestiti da Borsa italiana Spa, vi è anche l’AIM Italia.
Il decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce le modalità e i criteri di concessione del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 4, comma 2, del citato decreto, intitolato ” Attività e costi ammissibili”, precisa che: « Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione».
Ai fini del credito d’imposta per la quotazione di PMI in esame possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E, in relazione all’agevolazione di cui all’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. Tremonti- ter).
Per quanto d’interesse, la citata circolare n. 44/E del 2009, premesso che ai fini del calcolo dell’agevolazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19- bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36- bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, chiarisce che, di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, la citata circolare precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata « non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», evidenziando che « resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero».
Tanto premesso, nel caso in esame, laddove l’istante abbia effettivamente un prorata di detraibilità pari a zero, si ritiene che possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.
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