Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 2, sentenza n. 1121 depositata l’ 8 giugno 2020
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Lesione che consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios /sentenza che reca pregiudizio di mero fatto – Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – Preclusione – Sussiste
Massima:
E’ preclusa l’opposizione di terzo, ex art 404 e ss c.p.c., quando la lesione consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios, o questa si pone come mero antecedente storico rispetto al diritto del terzo, capace perciò di rimetterlo in discussione nel futuro giudizio promosso contro di lui, o quando la sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero fatto.
Testo:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITIO DELLA DECISIONE
L’A. Costruttori srl ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 e ss. c.p.c., chiedendo la riforma della sentenza n . 952/2018, dep. il 21.3.2018, e passata in cosa giudicata, intervenuta tra A. B. srl e l’Agenzia delle Entrate.
Nel contraddittorio con A. B. srl (non costituitasi) e l’Agenzia delle Entrate, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L’opposizione va dichiarata inammissibile.
Legittimato all’opposizione ordinaria è, come noto, il titolare di un diritto autonomo, la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
La formula dell’art. 404 c.p.c. impone, dunque, di sceverare i requisiti dell’autonomia del diritto del terzo e la sua incompatibilità con quello della parte vittoriosa.
Il diritto del terzo deve trovarsi, in sostanza, in rapporto di incompatibilità giuridica con quello oggetto della sentenza, non bastando la mera impossibilità pratica di soddisfare i due diritti.
È preclusa perciò l’opposizione quando la lesione consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios, o questa si pone come mero antecedente storico rispetto al diritto del terzo, capace perciò di rimetterlo in discussione nel futuro giudizio promosso contro di lui, o quando la sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero fatto.
Questo, appunto, del pregiudizio di mero fatto è il caso che viene in considerazione nella presente controversia, in cui l’A. Costruttori srl si afferma, da un lato, “creditrice nei confronti di A. B. srl della somma pari a euro 1.214.284,90″ e si duole, dall’altro, che la sentenza n. 952/2018, del 21.3.2018, divenuta res iudicata, abbia accolto ” …. l’appello dell’Agenzia, respinto quello incidentale della società”, e, per l’effetto, “confermato l’atto n. TVFCR01 00110/2014 di recupero del credito di importa utilizzato nell’anno 2014, ritenuto non spettante”, potenzialmente incidendo (parrebbe di capire, alla stregua del non perspicuo tenore del ricorso) sulla garanzia patrimoniale a cui l’A. Costruttori srl faceva, invero, affidamento per l’eventuale soddisfacimento del suo credito.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’opposizione; condanna l’A. Costruttori srl al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.