Agenzia delle Entrate – Risposta n. 262 del 12 agosto 2020

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – sospensione dei pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA] (di seguito istante) espone la questione qui di seguito sinteticamente riportata.
In data […] 2019 è stata notificata all’istante una comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 relativa al modello IRAP 2018 per il periodo d’imposta 2017; per il versamento delle somme oggetto della comunicazione è stato predisposto un piano di ammortamento in 20 rate.
La prima rata è stata versata entro il termine di scadenza mentre la seconda, scaduta il 30 aprile 2020, non è stata corrisposta.
L’istante chiede se, tra i versamenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, per effetto delle disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito “Decreto Cura Italia”), e del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 41 (di seguito “Decreto Liquidità”), possano essere ricompresi anche i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli di cui all’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 de 1973.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l’istante ritiene che la rata relativa alla citata comunicazione di irregolarità, scaduta il 30 aprile 2020, possa essere pagata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e interessi ulteriori, in ragione delle seguenti considerazioni.
I decreti Cura Italia e Liquidità, nelle intenzioni del legislatore, hanno la finalità di sostenere i contribuenti in un periodo complesso, statuendo il differimento dei versamenti di talune imposte e degli adempimenti fiscali, “ed è in tale ottica che, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha inteso adeguare la propria attività chiarendo in via definitiva l’applicazione della sospensione dei pagamenti anche per le rate di cartelle di pagamento in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.La sospensione delle rate di versamento delle somme contenute nella comunicazione di irregolarità discende da “…un’estensione interpretativa ed analogica (medesima identità di ratio e presupposto) di quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate- Riscossione in ordine alla rateizzazione delle cartelle di pagamento…”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sia le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia sia quelle contenute nel Decreto Liquidità non prevedono la sospensione del versamento – anche rateale – delle somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione disposta rispettivamente dagli
articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 18 del Decreto Liquidità, ha per oggetto il versamento in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali).
Assume carattere eccezionale la disposizione, confermata dal comma 4 del citato articolo 62, recante la sospensione generalizzata dei versamenti, prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa).
La sospensione di cui all’articolo 68, comma 1 del Decreto Cura Italia attiene, invece, ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, e non può, dunque, applicarsi alle comunicazioni in esame.
Tuttavia, successivamente alla data di presentazione dell’istanza (28 aprile 2020) è intervenuto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “Decreto Rilancio”), il quale all’articolo 144, comma 1, in tema di “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni” ha previsto che “i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno
antecedente l’entrata in vigore del presente decreto – in vigore dal 19 maggio 2020 – sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020”.

La norma, dunque, rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti – anche rateizzati – delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 de 1972 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) e del controllo formale (articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973) nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020;
versamenti che, pertanto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
L’istante, giovandosi della sospensione dei termini di versamento previsti dal citato articolo 144, comma 1 del Decreto Rilancio, può procedere al pagamento della rata scaduta il 30 aprile 2020, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020.
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