In tema di deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020. Con il predetto documento amministrativo l’INL ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 151/2015. La norma richiamata subordina la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” al loro deposito telematico. La circolare n. 3/2020 precisa che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a partire dal 30 luglio 2020.

In particolare  all’INL è stato chiesto di chiarire il significato della voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo del Ministero per l’invio telematico dei contratti collettivi di secondo livello e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge.

Con la circolare in commento, a seguito del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che sussiste “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.
Alcuni esempi di benefici di carattere normativo per i quali è previsto l’obbligo dell’invio telematico del contratto collettivo di secondo livello:
  • deroga al limite massimo di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato;
  • le deroghe contenute in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015;
  • contratto di prossimità.

Contratti di prossimità

L’articolo 8 del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, ha istituito i cosiddetti contratti collettivi di prossimità. Con i suddetti contratti – sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda – è possibile, regolare una serie di materie, con intese finalizzate alla:
  • maggiore occupazione;
  • qualità dei contratti di lavoro;
  • adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
  • emersione del lavoro irregolare;
  • incrementi di competitività e di salario;
  • gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
  • investimenti e all’avvio di nuove attività.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
  1. agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
  2. alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
  3. ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
  4. alla disciplina dell’orario di lavoro;
  5. alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
  6. fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le succitate materie ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a patto che rispettino, comunque, la Costituzione ed i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Efficacia dei contratti di prossimità

Il comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 stabilisce che i contratti collettivi di prossimità hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.