Corte di Cassazione ordinanza n. 16985 depositata il 13 agosto 2020

processo tributario – principio di autosufficienza

RILEVATO CHE

La S.I. Sri ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Puglia n.2353/14/14 ,emessa il 22 ottobre 2014 , che confermando la sentenza n.157/7/12 della CTP di Bari, ha respinto l’appello della società volto all’annullamento degli avvisi di accertamento BA0117076/2010 e BA0117080/10 dell’Agenzia delle Entrate, con i quali veniva variato il classamento di due unità immobiliari, site in Casamassima alla S.S. 100 di Gioia del Colle Km 17, iscritte in catasto al fg. 21 p.11e 50 sub 12 e 13, cat.C/2 (magazzini e locali di deposito) e Cat.D/8 (capannoni uso deposito e commerciali) con attribuzione di nuova maggiore rendita catastale.

CONSIDERATO CHE

La ricorrente articola un solo motivo di impugnazione: violazione dell’art.360, comma 1. n°3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli articoli 29 e 30 del D.P.R. 01/12/1949 n°1142, tenuto conto della necessita’ , in caso di classamento d’ufficio di immobili a destinazione speciale appartenenti alla categoria D, del metodo della stima diretta per ciascuna unita’ immobiliare. In particolare lamenta che la riclassificazione effettuata dall’Agenzia da C2 a D8 avrebbe dovuto avvenire mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare, essendo a tal fine necessario l’espletamento di un sopralluogo tecnico, al fine di verificare tutte le caratteristiche strutturali e la qualità intrinseca del fabbricato.

L’Agenzia si è costituita con controricorso

Il ricorso è infondato.

Il motivo, che nella sostanza configura un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, a dispetto del richiamo al n.3 dell’art.360 cod. proc. civ., è formulato in termini generici e contrari al principio di autosufficienza del ricorso , non avendo la ricorrente società prodotto agli atti il provvedimento impugnato né riprodotto in ricorso le parti salienti dell’ accertamento delle quali lamenta l’erronea motivazione, avuto riguardo al richiamo alle metodologie comparative. Nella sentenza impugnata, in contrasto con quanto affermato dal ricorrente si legge, che :«… l’Ufficio del Territorio di Bari, poiché tutti gli immobili facenti parte del compendio immobiliare “B.” di Casamassima sono caratterizzati da un unico contesto urbano inequivocabilmente contraddistinto come grande Centro Commerciale, ha effettuato visita in sopralluogo per tutto il complesso dei capannoni (analoghi e similari) aventi le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche. A seguito del sopraluogo effettuato dall’Ufficio risulta essere stata mutuata dallo stesso Ufficio, per comparazione, la stima diretta che ha effettuato per un capannone con gli altri capannoni, che erano uguali ed erano identiche le caratteristiche di tutti i capannoni del centro commerciale…» E’ di tutta evidenza che la Commissione Tributaria Regionale fa riferimento al sopralluogo del quale, inopinatamente, il ricorrente lamenta la mancata effettuazione.

Va a tal proposito ricordato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione , sancito dall’art. 366 cod.proc.civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo motivazionale nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso. n. 16147 del 28/06/2017. Invero, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento delriter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti.( tra le tante cass. n.23834 del 2019). Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alle spese che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in €2300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.