Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha esteso per l’esercizio del 2020 l’applicazione dell’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

La norma in commento prevede la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali. Per cui nella redazione del bilancio relativo all’esercizio relativo all’anno 2020 si potrà procedere alla valutazione dei predetti titoli in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Il suddetto decreto consente agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante.

In sostanza la deroga permette di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

La suddetta deroga potrà essere estesa, con decreto del MEF, anche agli esercizi successivi, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.

In base ai commi 2 e 3 dell’art. 20-quater  il regime derogatorio trova applicazione anche per le imprese del settore assicurativo (all’art. 91 comma 2 del DLgs. 209/2005). La condizione per l’applicazione di tale deroga è subordinata:

  • alla  emanazione di un apposito potere regolamentare da parte dell’IVASS (’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
  • specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione;
  • previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Per le imprese assicurative che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.