La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13625 depositata il 2 luglio 2020 intervenendo in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo affermando che sussiste il “giustificato motivo soggettivo, avendo riscontrato un difetto di diligenza ed una incapacità rilevanti sotto il profilo di un’affidabile resa lavorativa”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società assunto ed a cui era stata, in affidamento esclusivo, la redazione del piano finanziario sin dal suo ingresso in azienda, tra le sue mansioni. Il lavoratore era stato affiancato, per circa sette mesi, per prepararlo alle mansioni affidate. L’azienda a causa di plurime inadempienze del dipendente, nonostante la formazione ricevuta, quali singole inesattezze riscontrate, afferenti l’incidenza degli interessi passivi con le banche, l’andamento dei rapporti di leasing, che avevano evidenziato gravi errori e connotati irrealistici nelle previsioni fondate sui dati trasmessi dagli uffici, invia al dipendente la lettera di licenziamento per scarso rendimento. Il lavoratore impugna il licenziamento innanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro. Il Tribunale accoglie le doglianze del dipendete. La società impugna la decisione di primo grado innanzi la Corte di Appello. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata dichiarano la legittimità del licenziamento, per giustificato motivo soggettivo a causa delle plurime inadempienze e trascuratezze circa le modalità di redazione del piano finanziario, da redigersi presso il servizio di tesoreria. In particolare per i giudici di secondo grado la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale. Il lavoratore avverso la decisione dei giudici di secondo grado propone ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’operato della Corte di Appello.
La Corte Suprema ha ritenuto che la giusta causa di licenziamento viene integrata ogniqualvolta le trasgressioni addebitate al dipendente incidano in modo tranchant sul rapporto fiduciario esistente tra le parti stipulanti il contratto di lavoro.
Inoltre i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’iter adottato dai giudici di appello che, escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, aveva riscontrato una “significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva”.