AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2020, n. 282

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA ammendanti – “Biochar”

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA s.n.c. (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) è iscritta al registro dei produttori ammendanti con il n. 01962/17 all-.2, capitolo 2 ammendanti.

L’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare al proprio prodotto “Beta”, per il quale ha avviato le pratiche finalizzate a certificarlo come Biochar e quindi come ammendante del suolo ammesso in agricoltura, ai sensi del decreto 29 aprile 2010, n. 75 e suoi aggiornamenti (allegati 2.6 e 7), pubblicati in G.U. in data 12 agosto 2015 (Decreto 22 giugno 2015).

A tal fine, il Contribuente allega il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come richiesto.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che sulla base delle risultanze delle analisi fisico -chimiche effettuate su campioni di Beta che si presenta come polvere di carbonella, derivante dagli sfalci di potature di alberi da frutto che hanno qualificato le polveri come ammendante agricolo, alla cessione di tali polveri possa essere applicata l’aliquota IVA del 4% sulla base del n.19 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n.633 del 1972.

Parere dell’agenzia delle entrate

In base al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”) si applica l’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” .

Al riguardo si osserva che la legge 19 ottobre 1984, n. 748 è stata abrogata dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, a sua volta abrogato dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

In base alle definizioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 75 del 2010, “Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti»,… (n.d.r. tra gli altri gli) z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2”.

Si ritiene, quindi, necessario fare riferimento a quest’ultima definizione ai fini dell’individuazione dei prodotti in questione. Il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa infatti riferimento ad alcuna voce doganale, in quanto rientrano nell’ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata.

Venendo pertanto al prodotto oggetto della presente istanza di interpello, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il parere allegato, lo classifica nel Capitolo 44 della Tariffa doganale: “Legno, carbone di legna e lavori di legno” e, in particolare, alla sottovoce 44029000 “Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato; -altro”.

Tale classificazione non risulta richiamata in alcuna voce delle parti II, II-bis e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA e quindi, in quanto tale, non può beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.

Tuttavia, l’Istante ha dichiarato di aver avviato le pratiche per ottenere il riconoscimento del prodotto in esame come “Biochar” che, in base all’Allegato 2 del d.lgs. n. 75 del 2010, come modificato dal d.m. 22 giugno 2015 e, da ultimo, dal d.m. 26 marzo 2019, è espressamente previsto tra gli ammendanti.

Dal momento quindi in cui la Società otterrà detta certificazione, potrà applicare alla cessione del prodotto in questione l’aliquota IVA del 4 per cento, in base al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.