CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17497
Tributi – Imposta di registro – Mancato pagamento – Impossibilità ad adempiere per ammissione a procedura di concordato preventivo – Irrogazione sanzioni – Legittimità
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi nei confronti della società contribuente, che rimane intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni, oltre oneri aggiuntivi, ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, confermando l’annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sul rilievo della «incolpevolezza del contribuente che non ha provveduto al pagamento dell’imposta, da cui discende l’irrogazione della sanzione, in conseguenza dell’impossibilità ad adempiere in cui la società si è trovata a causa della procedura concorsuale»;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
1. La difesa erariale con il motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 168 del R.D. n. 267 del 1942, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere non dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria sul presupposto dell’ammissione della società contribuente alla procedura di concordato preventivo, in quanto quella applicata nel caso di specie è la sanzione di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, per omessa denuncia dell’avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto l’atto di cessione dell’azienda, verificatosi anteriormente all’apertura della predetta procedura concorsuale.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. La CTR, che ha sostanzialmente applicato l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, per l’impossibilità della società contribuente di adempiere al pagamento dell’imposta, ha chiaramente errato nel considerare che la sanzione, diversamente da quanto da essa sostenuto, discendesse dal mancato pagamento dell’imposta dovuta, mentre la stessa era stata irrogata, per quanto desumibile dal contenuto della cartella di pagamento impugnata, riprodotta per autosufficienza nel ricorso (ove si legge che il ruolo era stato emesso per «omessa registrazione avvera mento di condizione»), per l’inadempimento della società contribuente all’obbligo di denuncia dell’avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto l’atto di cessione dell’azienda, cui conseguiva l’ulteriore obbligo di corrispondere la relativa imposta. Ovvero sulla base di un evento di molto antecedente all’ammissione della contribuente alla procedura concorsuale.
4. Ne consegue che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.