AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2020, n. 307
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero – Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 – Ricercatore di nazionalità estera – Spettanza
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, cittadino straniero, dichiara di essere un ricercatore che, dal 1° gennaio 2020, si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinato di tipo B” presso un’università italiana.
L’Istante fa presente di aver completato il dottorato nel suo Paese natio e poi di aver lavorato come ricercatore (postdoc) per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del DL n. 78 del 2010, considerando che non ha mai avuto la residenza in Italia e che è in Italia per la prima volta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non propone alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che trovano applicazione, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, «ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del comma 3, «Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Come precisato con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi, in base a quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.
Sempre nella citata circolare n. 17/E del 2017, è stato chiarito che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22). Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che l’Istante abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, si ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010 – come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. articolo 44, comma 3, d.l. n. 78 del 2010).
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero - Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - Ricercatore con figli minorenni - Risposta 26 agosto 2020, n. 274 dell'Agenzia delle Entrate
- Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 - Rientro in Italia percependo assegni di ricerca esenti da Irpef - Principio di diritto n. 8 del 21 aprile…
- Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero - Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - Risposta 11 settembre 2020, n. 341 dell'Agenzia delle Entrate
- Attività di lavoro per società italiana e attività di ricerca svolta in Italia durante il periodo di permanenza all'estero - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78 -…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall'estero che hanno già fruito dei benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - Risposta 29…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…