MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 agosto 2020
Determinazione del contributo che gli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2020, devono versare al medesimo Fondo
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2020, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2019.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2020. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2019.