CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2020, n. 18269
Ammissione al passivo del Fallimento – Lavoratore in nero – Onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
Rilevato che
1. A.C., premesso di aver lavorato “in nero” alle dipendenze della C. srl e di non aver percepito le retribuzioni dal 2007 al 2015 nonché il TFR, con domanda del 15.3.2017 ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento della società datoriale per la somma di euro 102.972,97;
2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, il ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Verona ha respinto con decreto n. 2648 del 14.6.2018;
3. il Tribunale, premesso che grava sull’opponente l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto insufficienti a tal fine i documenti prodotti (estratto contro previdenziale relativo al periodo 17.1.2011 31.7.2012, voucher del 15.4.2015, lettera raccomandata di messa in mora riferita ad un ulteriore rapporto di lavoro svolto da gennaio 2013 ad aprile 2015 per un credito di euro 10.000,00) ed inammissibile la prova testimoniale non articolata in capitoli;
4. avverso tale decreto A.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; il Fallimento C. spa è rimasto intimato;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che
6. con il primo motivo di ricorso A.C. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ed errata valutazione della documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato in contestazione tra le parti;
7. premesse le difficoltà probatorie in relazione ad rapporto di lavoro svolto “in nero”, ha rilevato come il Tribunale avesse errato nel valutare atomisticamente i documenti prodotti i quali, ove considerati in modo coordinato e sistematico, avrebbero potuto fornite elementi presuntivi atti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente; ha precisato che la lettera di messa in mora non era relativa ad un diverso rapporto;
8. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 244 c.p.c. sul rilievo dell’erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale; ha affermato come la prova testimoniale fosse stata articolata mediante rinvio alle circostanze indicate nelle premesse del ricorso e che, ove ammessa, avrebbe permesso di appurare il periodo di lavoro e le mansioni dal medesimo svolte in regime di subordinazione;
9. col terzo motivo di ricorso è stata denunciata violazione di legge in relazione al D.M. n. 55/2014 e omessa motivazione per avere il Tribunale liquidato le spese di lite in misura superiore ai valori medi fissati dal citato decreto ministeriale, come aggiornato dal D.M. n. 37/18, in assenza peraltro di qualsiasi motivazione;
10. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili sotto più profili;
11. le censure, sebbene formulate attraverso la denuncia di violazioni di legge, investono nella sostanza la valutazione, come operata dal Tribunale, della documentazione in atti; tali censure in quanto attengono al merito della controversia sono suscettibili di esame in sede di legittimità nei ristretti limiti del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; al riguardo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053/14) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), rileva l’omesso esame che deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l’omesso esame di determinati elementi probatori. Il ricorso in oggetto non soddisfa neanche i requisiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto non solo non individua un fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma sollecita nella sostanza una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sé estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;
12. quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, deve rilevarsi come il ricorrente abbia omesso di trascrivere i capitoli di prova, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. n. 19138 del 2004; n. 9748 del 2010);
13. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto il Tribunale ha rispettato, nella liquidazione delle spese di lite, i limiti tariffari di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 37/18 (cfr. Cass., sez. 6 n. 2386 del 2017);
14. premesso che non ha fondamento normativo il vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55/14, essendo unicamente necessario che il compenso sia liquidato tra il minimo ed il massimo di cui alle tabelle dei parametri forensi, deve rilevarsi come nel caso di specie, considerato il valore della presente controversia (euro 102.972,98) compreso nello scaglione da 52.000,00 a 260.000,00 euro, la liquidazione eseguita dal Tribunale (euro 6.005,00) si collochi al di sotto dei valori medi del compenso previsto per i giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e pari ad euro 8.030,00 (di cui euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 4.050,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione non svolta);
15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;
16. non luogo a provvedere sulle spese di lite atteso che il Fallimento C. srl è rimasto intimato;
17. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.