CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2020, n. 18668
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza d’appello – Ricorso in cassazione per mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali – Inammissibilità
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n 10420/15, sez. 12, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla FSI Sas di S.F. e dai soci B.C. e S.F. G. avverso gli avvisi di accertamento T9D013A05341/14 per irpef 2009, T9D013A05350/14 per irpef 2009 e T9D022F04515/14 per Iva 2009.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata per genericità in relazione all’asserita violazione dell’onere probatorio riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi.
Il giudice di seconde cure , con sentenza 172/2018, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo contestano l’avvenuta applicazione della presunzione di cui all’art 39 comma 1 , lett.d) del Dpr 700 del 1973.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
II primo motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte “ha chiarito – come l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”. (Cass 27415/18).
Nel caso di specie il ricorso non fa alcun riferimento specifico ad un fatto storico omesso bensì contesta la mancanza di chiarimenti da parte della sentenza circa il contenuto dei contratti presi in esame e sul perché i documenti fossero inidonei a fornire informazioni sulle attività svolte dalla società.
Contesta, inoltre, la mancata considerazione degli estratti conto prodotti in giudizio da cui emergerebbe che le movimentazioni riconducibili all’attività della società era tutte transitate sul conto.
In sostanza contesta inammissibilmente alla luce della dianzi indicata giurisprudenza il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti o comunque l’inadeguata motivazione su di essi.
In relazione a ciò si evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilità del motivo non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti, delle allegazioni e delle argomentazioni di cui si lamenta l’omesso esame.
E‘ sufficiente rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato a tale proposito che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Cass 13625/19).
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile oltre che manifestamente infondato.
I ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte della sentenza di segnali che testimonino un comportamento oggettivamente antieconomico non potendosi considerare tali il semplice fatto che le scritture abbiano registrato un risultato negativo e contestano conseguentemente l’applicazione della presunzione di cui all’art. 39,comma 1 lett d) del DPR 600 del 1973.
Trattasi di affermazioni del tutto generiche, non corredate da specifiche argomentazioni basate su emergenze processuali ,con le quali in realtà si contesta un vizio motivazionale se non addirittura il merito della decisione.
In realtà la Commissione regionale ha diffusamente motivato l’applicazione della citata presunzione in ragione delle seguenti argomentazioni: a) il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello di sopravvivenza; b) dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture molte delle quali di importi considerevoli per le quali era difficile il pagamento in contanti; c) le fatture emesse non individuavano le prestazioni rese; d) non vi era corrispondenza con gli studi di settore e con gli indici di produttività connessa al fattore umano.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19101 del 14 giugno 2022 - Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29987 depositata il 25 ottobre 2021 - Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 137 - Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 602 - Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26342 depositata il 7 settembre 2022 - Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18044 - La denuncia di omessa valutazione di prove documentali, comporta l'onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…